Economia (s)velata
martedì 21 marzo 2023
art. 11 Costituzione - parte 2.
domenica 19 marzo 2023
art 11 Costituzione
lunedì 28 settembre 2020
Prestiti MES "senza condizioni" per pandemia Covid-19. SPIEGAZIONE DEFINITIVA (8)
Caro Visco, ecco errori e sviste di chi invoca il Mes
di Giuseppe Liturri
La rassegna stampa di questo fine settimana lascia poco spazio a dubbi: il prestito del Mes è ormai invocato “coram populo”. Se dopo i soliti Nicola Zingaretti e Stefano Bonaccini, perfino il neopresidente della Liguria, Giovanni Toti, si spinge ad invocarlo, allora significa che la lettera di richiesta è ormai sul tavolo del ministro Roberto Gualtieri.
Il sigillo finale a questa offensiva mediatica è stato apposto dalle parole del governatore della Banca d’Italia Vincenzo Visco che al festival dell’economia di Trento ha dichiarato – con una incredibile invasione di campo in un tema oggetto di decisione squisitamente politica – che “dal punto di vista economico il Mes dà solo vantaggi. Consente di non andare sul mercato, è a lunga scadenza, a condizioni buone e la condizionalità è solamente spendere i soldi nel settore per il quale è stato disegnato questo fondo. Non vedo gravi problemi a usarlo: l’unico — ha sottolineato — potrebbe essere quello dello stigma, ma quello stigma è legato a un cattivo utilizzo dei fondi o a una cattiva comunicazione. Mi chiedo perché uno ha paura di mostrare che utilizza bene dei fondi, anzi se lo mostra ha maggiori facilità di raccolta sul mercato a condizioni migliori di quelle che ora, pur migliorate, non sono ancora vicine a Spagna e Portogallo». la Troika non c’è, non esiste”.
Allora, a beneficio di chi è ancora in buona fede – a chi è in male fede si applica il primo principio della termodidattica: “ci sono cose che, se potessero essere capite, non andrebbero spiegate” (credits: Alberto Bagnai) – e semplicemente ignora i tanti dettagli tecnici che connotano questo strumento di finanziamento e che lo rendono irricevibile per il nostro Paese, ecco un breviario che riassume tutte le cose scritte in questi mesi ed avvalorate da autorevole dottrina sia relativa agli aspetti legali che finanziari.
Il Mes finanzia SOLO spese sanitarie direttamente ed indirettamente connesse al Covid. Quindi non c’è spazio per chi si illude di finanziarci qualsiasi altro capitolo, peraltro preponderante, della spesa sanitaria in Italia. In dettaglio: la dotazione annua del Fondo Sanitario Nazionale (FSN) è di circa 120 miliardi. Basta avere un minimo senso delle proporzioni tra tutte le altre patologie purtroppo esistenti ed il Covid, per rendersi conto che non potremmo mai giustificare spese per 36 miliardi connesse al Covid. Non a caso, il Governo ha inserito solo 1,7 miliardi di maggiori spese sanitarie in uno dei decreti di primavera. Solo quelle potremmo eventualmente rendicontare al Mes, qualora accedessimo al finanziamento. Si potrà inoltre rendicontare una quota dei costi del sistema sanitario che è stato dirottato a sostegno del Covid, per esempio i reparti di altre patologie riconvertiti per poche settimane in reparti Covid; ma parliamo sempre di somme modeste.
Chi invoca il Mes, improvvisamente preso da amore per la nostra sanità, deve avere l’onestà intellettuale di ammettere che serve una nuova legge di spesa, in quanto a legislazione vigente c’è ben poca cosa, per poter accedere con successo al prestito del Mes. Purtroppo si tratta quasi sempre degli stessi soggetti politici che, a partire dal 2011, hanno impedito, a colpi di tagli, una fisiologica crescita del FSN consentendo di tenere appena il passo dell’inflazione, quando seguire il progresso della ricerca e della tecnologia avrebbe richiesto tassi di crescita a doppia cifra. Sono i campioni dei piani di rientro che tanto male hanno fatto alla nostra sanità. Il fatto che il prestito del Sure sia stato molto richiesto è una conferma della tossicità del Mes: come mai sono accorsi ben 17 Paesi (l’Italia dovrebbe ricevere 27 miliardi) e nessuno ha chiesto il Mes? Da notare che il Sure finanzia spese già previste a legislazione vigente (Cassa integrazione, indennità 600 euro, ecc…) e quindi non fa aumentare il deficit/Pil già autorizzato. Il Mes, come spiegato, comporta una preventiva decisione di spesa e quindi aumento del deficit.
Il prestito del Mes non arriverebbe subito. Infatti è noto dai documenti ufficiali che sarà erogato in quote mensili non superiori al 15% del totale quindi, nella migliore delle ipotesi, ci vorranno almeno 7 mesi per ricevere l’intera somma. Qualcuno in questo Paese ritiene seriamente che si debbano attendere i soldi col contagocce per avviare un robusto programma di potenziamento del sistema sanitario, peraltro necessario a prescindere dal Covid-19?
Il tema della convenienza economica dato dalla presunta differenza tra tasso del BTP a 10 anni ed il probabile tasso di interesse del Mes intorno allo 0/0,10% è frutto di una sottrazione senza senso, da bocciatura a qualsiasi corso base di finanza dove insegnano a paragonare i tassi di strumenti finanziari omogenei per condizioni, durata e garanzie.
Non c’è omogeneità di condizioni. L’indebitamento con titoli pubblici non ne prevede. Il Mes prevede invece uno specifico vincolo di destinazione alle spese connesse al Covid-19. Inoltre prevede, cosa ancora più grave, l’obbligatorio (mentre in altri casi resta una facoltà) assoggettamento a misure di sorveglianza rafforzata (dal momento della richiesta fino alla completa erogazione) e sorveglianza post-programma (fino al rimborso almeno del 75% del prestito), così come dettagliatamente spiegato al punto 4.
Non c’è omogeneità di garanzie. Il Mes, per Trattato istitutivo è creditore privilegiato, mentre tutti gli altri creditori dello Stato sono “pari passu”. Tutti (Gualtieri in testa) svicolano di fronte alla domanda finalizzata a conoscere l’ipotetico tasso di un prestito sindacato (sottoscritto cioè da pochi grandi investitori istituzionali) richiesto sul mercato dallo Stato italiano, offrendo ai creditori lo status di creditore privilegiato. Sulla scadenza di 10 anni, alcuni operatori di mercato ritengono si possa spuntare un tasso intorno allo 0,10%. A questo punto la differenza col tasso del Mes diventerebbe inesistente e si volatilizzerebbero i presunti miliardi di risparmio. In alternativa, se il privilegio non fosse un problema, Gualtieri avrebbe il coraggio di chiedere il prestito al Mes, specificando che non si applica lo status di creditore privilegiato? Davvero improbabile che il direttore Regling applicherebbe ancora un tasso intorno allo zero. Sorvoliamo sul probabile peggioramento del rendimento dei tassi della massa dei titoli pubblici in conseguenza dell’ingresso di un creditore privilegiato nel rimborso. Ci sono tesi contrastanti a questo proposito. Si noti però che, su una massa di debito di 2500 miliardi, bastano pochi punti base di aumento dei tassi, per vanificare l’eventuale beneficio ricevuto dal prestito del Mes.
Non c’è omogeneità di durata. Il tasso del Mes è variabile e dipende dal loro costo di raccolta nel momento in cui si finanzieranno emettendo obbligazioni, quindi non è comparabile col tasso del BTP 10A. Facendo libere scelte di raccolta per durata e valuta che hanno ovviamente un rischio, il Mes ha detto chiaramente che ribalta automaticamente sui Paesi debitori il relativo costo, così come è già accaduto con Spagna, Grecia, Irlanda, Portogallo e Cipro. Nel caso della linea Pandemic Crisis Support, per fortuna, il costo medio (più commissioni) di queste emissioni, da ribaltare sul debitore, scaturirà da un “magazzino” separato e dedicato. Ed allora perché farsi intermediare dalle scelte del Mes, quando abbiamo la possibilità di andare autonomamente sui mercati? Se il Tesoro italiano ritenesse più opportuno finanziarsi con un Bot a 12 mesi (oggi al -0,22%), correndo il relativo rischio di tasso e liquidità (peraltro oggi abbastanza trascurabili) rispetto ad un BTP a 10 anni? Oppure emettere bond in dollari USA su altre scadenze (ancorché oggi più costosi)? Fare una differenza oggi tra il tasso del BTP ed il tasso del Mes e proiettarlo per 10 anni per calcolare il risparmio di interessi, è un esercizio che restituisce un risultato diverso ogni giorno. E questo è sufficiente per dichiararne l’inconsistenza. E se il tasso BTP 10A, come probabile dati gli ingenti acquisti della BCE, scendesse intorno allo 0%, dove finirebbero i fantastiliardi di risparmi sugli interessi?
Gli acquisti della Bce in corso e programmati fino a metà 2021 con il programma PEPP (con i reinvestimenti dei titoli in scadenza almeno fino al termine del 2022), e fino al momento in cui saranno rialzati i tassi con il programma APP (con reinvestimenti per un periodo sufficientemente lungo successivo al rialzo dei tassi) sono ingenti. Nel periodo marzo/luglio le emissioni nette del Mef sono state pari a 108 miliardi, mentre gli acquisti netti della Bce sono stati pari a 109 miliardi (36 Pspp e 73 Pepp). Ciò significa che tutto il maggior fabbisogno del Tesoro è stato assorbito dalla Bce che continuerà a farlo al ritmo di 25 miliardi al mese. In pratica sul mercato, gli altri operatori (banche soprattutto) sanno già che basterà comprare BTP in asta e poi cederli alla BCE e, se volessero aumentare le loro consistenze si troverebbero di fronte ad un’offerta insufficiente, con conseguente rialzo dei prezzi e discesa dei tassi. Cosa che si sta regolarmente verificando da maggio. Inoltre il costo di quei 109 miliardi (per un totale di circa 500 miliardi detenuti al 31/7), di titoli di Stato italiani acquistati da Bce/Bankitalia è pari sostanzialmente a zero. Infatti quegli interessi torneranno da Banca d’Italia al Tesoro sotto forma di dividendi del bilancio 2020. In definitiva, il costo marginale del debito italiano acquistato da BCE è zero e lo sarà a lungo, finché continueranno i rinnovi. E continueranno, altrimenti si dissolverà l’eurozona.
Il Mes è l’anticamera della Troika e di misure macroeconomiche correttive. Infatti, la lettera di Gentiloni e Dombrovkis del 7/5 ha natura di mero impegno politico e nessun valore giuridico. Premesso che nulla cambia nel Trattato del Mes (in cui gli articoli 13 e 14 tracciano la strada che porta ad un programma di aggiustamento macroeconomico), con essa si promette di disapplicare l’articolo 3 (commi 3, 4 e 7), l’articolo 7 e 14 del regolamento 472/2013 che disciplinano la sorveglianza rafforzata e post-programma. Tale missiva, non a caso, ha solo dato luogo alla modifica di un regolamento delegato (877/2013) che dispone la reportistica per lo Stato membro soggetto a monitoraggio (ex art. 10 del Regolamento 473/2013). Nessuna modifica è stata invece apportata al Regolamento 472/2013. Perché hanno ritenuto di modificare con un atto legislativo un aspetto tutto sommato residuale come una tabellina per il report delle spese, ed hanno lasciato immutato il 472/2013? Forse perché la Commissione intendeva lasciarlo esattamente così com’è? Con la minaccia di misure correttive ben in vista nell’articolo 14(4)?
La Troika c’è, esiste, e potrebbe essere presto tra noi, egregio signor Governatore della Banca d’Italia.
(da https://www.startmag.it/economia/caro-visco-ecco-errori-e-sviste-di-chi-invoca-il-mes/)
Prestiti MES "senza condizioni" per pandemia Covid-19. (7)
Come lavoriamo.
Panoramica
L'ESM presta centinaia di miliardi di euro ai paesi partecipanti al programma. Ma questo non costa denaro ai contribuenti, perché l'ESM raccoglie i soldi di cui ha bisogno nei mercati finanziari. L'ESM lo fa vendendo cambiali e obbligazioni agli investitori di tutto il mondo. Dalla nostra sala di negoziazione, il team di finanziamento tiene d'occhio il mercato per decidere sulla prossima emissione. Nei prossimi 10 anni, dovranno raccogliere tra i 30 ei 50 miliardi di euro dagli investitori.
Una volta che il denaro è nei nostri conti, il team di prestito lo trasferisce ai paesi partecipanti al programma come la Grecia. Ciò accade solo in condizioni rigorose. I paesi devono attuare rigidi programmi di riforma prima di ottenere i soldi dell'ESM. Ogni passaggio viene esaminato attentamente dai capi missione, che visitano regolarmente i paesi del programma.
Il rapporto con questi paesi è di lungo periodo, a causa delle lunghe scadenze dei nostri prestiti. Attraverso il cosiddetto Sistema di Allarme Rapido (EWS), i team nazionali del MES monitorano continuamente la capacità dei paesi di rimborsare i prestiti. L'ESM ha recentemente ricevuto anche un nuovo mandato per valutare l'efficacia dei programmi.
(da https://www.esm.europa.eu/about-us/how-we-work)
domenica 27 settembre 2020
Prestiti MES "senza condizioni" per pandemia Covid-19. (6)
Decisione Consiglio Governatori del 15/5/2020:
"I membri ESM che beneficiano del supporto per crisi pandemiche saranno soggetti asorveglianza rafforzata da parte della Commissione europea. Secondo la Commissione, il monitoraggio e gli obblighi di rendicontazione si concentreranno sull'uso effettivo dei fondi per coprire i costi sanitari diretti e indiretti. Inoltre, non ci saranno missioni ad hoc inoltre a quelli standard che si svolgono nel semestre europeo. L'ESM eseguirà il suo Sistema di Allarme Rapido per analizzare il rimborso del paese beneficiario capacità in coordinamento con la sorveglianza della Commissione."
Prestiti MES "senza condizioni" per pandemia Covid-19. (5)
Regolamento UE n. 472/2013:
"art. 3
3. Su richiesta della Commissione, uno Stato membro soggetto a sorveglianza rafforzata a norma dell'articolo 2, paragrafo 1:
a) comunica alla BCE, nella sua veste di autorità di vigilanza e, se del caso, alle AEV competenti, a norma dell'articolo 35 dei regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010, alla frequenza richiesta, informazioni disaggregate sull'evoluzione del proprio sistema finanziario, che comprendono l'analisi dei risultati di ogni prova da stress o analisi di sensibilità eseguite a norma della lettera b) del presente paragrafo;
b) effettua, sotto la vigilanza della BCE, nella sua veste di auto rità di vigilanza, o, se del caso, sotto la vigilanza delle AEV competenti, le prove da stress o le analisi di sensibilità, a seconda delle necessità, per valutare la resilienza del settore finanziario a diversi shock macroeconomici e finanziari, se condo le modalità specificate dalla Commissione e dalla BCE in cooperazione con le AEV competenti e il CERS;
c) deve presentare valutazioni periodiche della propria capacità di vigilanza del settore finanziario nell'ambito di una valutazione inter pares specifica effettuata dalla BCE, nella sua veste di autorità di vigilanza, o, se del caso, dalle AEV competenti;
d) comunica alla Commissione qualsiasi informazione necessaria per monitorare gli squilibri macroeconomici a norma del regolamento (UE) n. 1176/2011.Sulla base dell'analisi dei risultati delle prove da stress e delle analisi di sensibilità di cui alla lettera a) del primo comma, e tenuto conto delle conclusioni della valutazione dei pertinenti indicatori del quadro di valutazione degli squilibri macroeconomici, stabiliti nel regolamento (UE) n. 1176/2011, la BCE, nellasua veste di autorità di vigilanza, e le competenti AEV predispongono, in collaborazione con il CERS, una valutazione dellepotenziali vulnerabilità del sistema finanziario e la trasmettono alla Commissione con la frequenza indicata da quest'ultima, e alla BCE.
4. Su richiesta della Commissione, uno Stato membro soggetto a sorveglianza rafforzata a norma dell'articolo 2,paragrafo 3:
a) comunica alla Commissione, alla BCE, e, se del caso, alle competenti AEV, a norma dell'articolo 35 dei regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010, alla frequenza richiesta, informazioni disag gregate sull'andamento del proprio sistema finanziario, comprendenti un'analisi dei risultati di ogni prova da stress o analisi di sensibilità, eseguite a norma della lettera b);
b) effettua, sotto la vigilanza della BCE, nella sua veste di auto rità di vigilanza, o, se del caso, sotto la vigilanza delle AEV competenti, le prove da stress o le analisi di sensibilità, a seconda delle necessità, per valutare la capacità di resistenza del settore finanziario a diversi shock macroeconomici e finanziari, secondo le modalità specificate dalla Commissione e dalla BCE, d'intesa con le competenti AEV e con il CERS, e condivide i risultati dettagliati con tali autorità;
c) deve presentare valutazioni periodiche della propria capacità di vigilanza del settore bancario nell'ambito di una valuta zione inter pares specifica effettuata dalla BCE, nella sua capacità di vigilanza, o, se del caso, dalle AEV competenti;
d) comunica alla Commissione qualsiasi informazione necessaria per monitorare gli squilibri macroeconomici conformemente al regolamento (UE) n. 1176/2011.
La Commissione, la BCE e le competenti AEV considerano come riservati tutti i dati disaggregati loro comunicati.
art. 7
Programma di aggiustamento macroeconomico
1. Qualora uno Stato membro richieda assistenza finanziaria da uno o più altri Stati membri o paesi terzi, dal MESF, dal MES,dal FESF o dall'FMI, esso elabora di concerto con la Commissione, che agisce d'intesa con la BCE e, se del caso, con l'FMI, un progetto di programma di aggiustamento macroeconomico integrativo e sostitutivo dei programmi di partenariato economico a norma del regolamento (UE) n. 473/2013 che comprenda obiettivi annuali di bilancio. Il progetto di programma di aggiustamento macroeconomico è rivolto ai rischi specifici che un determinato Stato membro pone alla stabilità finanziaria nella zona euro e punta a ristabilire rapidamente una situazione economica sana e sostenibile e a ripristinare pienamente la capacità dello Stato membro interessato di autofinanziarsi sui mercati finanziari. Il progetto di programma di aggiustamento macroeconomico è basato sulla valutazione della sostenibilità del debito pubblico di cui all'articolo 6, che va aggiornato per tener conto dell'impatto dei progetti di misure correttive negoziate con lo Stato membro interessato, e tiene debitamente conto di ogni raccomandazione rivolta a detto Stato membro a norma degli articoli 121, 126, 136 o 148 TFUE e delle azioni adottate per ottemperarvi, mirando allo stesso tempo ad allargare, rafforzare e approfondire le misure necessarie. Il progetto di programma di aggiustamento macroeconomico tiene conto della prassi e dei meccanismi di formazione salariale nonché del programma nazionale di riforma dello Stato membro interessato nel contesto della strategia dell'Unione per la crescita e l'occupazione. Il progetto di programma di aggiustamento macroeconomico rispetta pienamente l'articolo 152 TFUE e l'articolo 28 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. La Commissione informa verbalmente il presidente e i vicepresidenti della competente commissione del Parlamento europeo dei progressi compiuti nella preparazione del progetto di programma di aggiustamento macroeconomico. Tali informazioni sono considerate riservate.
2. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, approva il programma di aggiustamento macroeconomico predisposto dallo Stato membro che richiede assistenza finanziaria a norma del paragrafo 1. La Commissione garantisce che il memorandum d'intesa firmato dalla Commissione per conto del MES o del FESF sia pienamente conforme al programma di aggiustamento macroeconomico approvato dal Consiglio.
3. Al fine di evitare una duplicazione degli obblighi informativi, la Commissione deve garantire la coerenza del processo di sorveglianza economica e di bilancio nei confronti di uno Stato membro e che è sottoposto a un programma di aggiustamento macroeconomico.
4. La Commissione, d'intesa con la BCE e, se del caso, con l'FMI, segue i progressi realizzati da uno Stato membro nell'attuazione del suo programma di aggiustamento macroeconomico.
La Commissione informa ogni tre mesi il CEF in merito a tali progressi. Lo Stato membro interessato coopera pienamente con la Commissione e con la BCE. In particolare, fornisce alla Commissione e alla BCE tutte le informazioni che esse giudicano necessarie per il monitoraggio dell'attuazione del programma di aggiustamento macroeconomico a norma dell'articolo 3, paragrafo 4.La Commissione informa oralmente il presidente e i vice presidenti della competente Commissione del Parlamento europeo inmerito alle conclusioni tratte dal monitoraggio del programmadi aggiustamento macroeconomico. Tali informazioni sono considerate riservate.
5. La Commissione, d'intesa con la BCE e, se del caso, con l'FMI, esamina insieme allo Stato membro interessato le eventuali modifiche e gli aggiornamenti da apportare al programma di aggiustamento macroeconomico, al fine di tenere debita mente conto, tra l'altro, di ogni scostamento significativo tra le previsioni macroeconomiche e i dati effettivi, anche alla luce delle eventuali ripercussioni derivanti dal programma di aggiustamento macroeconomico, da ricadute negative e da shock macroeconomici e finanziari. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, decide in merito alle modifiche da apportare a tale programma.
6. Lo Stato membro interessato, in stretta cooperazione con la Commissione, considera se adottare tutte le misure necessarie a incoraggiare gli investitori privati a mantenere volontariamente la loro esposizione complessiva.
7. Qualora il monitoraggio di cui al paragrafo 4 metta in luce deviazioni significative dal programma di aggiustamento macroeconomico di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può decidere che lo Stato membro in questione non ottempera agli obblighi di politica economica previsti dal suo programma. Nella proposta la Commissione valuta espressamente se tali scostamenti significativi siano dovuti a cause che esulano dalcontrollo dello Stato membro in questione. Gli sforzi di consolidamento del bilancio indicati nel programma di aggiustamento macroeconomico tengono in conto l'esigenza di assicurare mezzi sufficienti a politiche fondamentali come l'istruzione e l'assistenza sanitaria. Se viene adottata una decisione a norma del presente paragrafo, lo Stato membro interessato, in stretta cooperazione con la Commissione e d'intesa con la BCE ed eventualmente con l'FMI, adotta misure volte a stabilizzare i mercati e a preservare il buon funzionamento del suo settore finanziario.
8. Uno Stato membro soggetto a un programma di aggiustamento macroeconomico che ha capacità amministrative insufficienti o incontra problemi significativi nell'attuare il programma chiede assistenza tecnica alla Commissione, che può formare a tale scopo gruppi di esperti composti da membriprovenienti da altri Stati membri e altre istituzioni dell'Unioneo da istituzioni internazionali pertinenti. Gli obiettivi e i mezzi dell'assistenza tecnica sono esplicitamente indicati nelle versioni aggiornate del programma di aggiustamento macroeconomico e si concentrano sull'area dove sono state identificate le esigenze più acute. L'assistenza tecnica può comprendere la nomina di un rappresentante in loco e di personale di supporto per consigliare le autorità in merito all'attuazione del programma. Il programma di aggiustamento macroeconomico, con l'indicazione dei suoi obiettivi e della prevista distribuzione degli sforzi di aggiustamento, è reso pubblico. Al programma di aggiustamento macroeconomico sono allegate le conclusioni della valutazione di sostenibilità del debito pubblico.
9. Uno Stato membro soggetto a un programma di aggiustamento macroeconomico procede a un audit completo delle proprie finanze pubbliche, allo scopo, tra l'altro, di analizzare le cause che hanno condotto alla formazione di livelli eccessivi di debito e di riscontrare ogni possibile irregolarità.
10. La commissione competente del Parlamento europeo può offrire la possibilità allo Stato membro interessato e alla Commissione di partecipare a uno scambio di opinioni sui progressi realizzati nell’attuazione del programma di aggiustamento macroeconomico.
11. Il parlamento dello Stato membro interessato può invitare rappresentanti della Commissione a partecipare a uno scambio di opinioni sui progressi realizzati nell’attuazione del suo programma di aggiustamento macroeconomico.
12. Il presente articolo non si applica agli strumenti per la fornitura di assistenza finanziaria a titolo precauzionale, ai prestiti per la ricapitalizzazione degli istituti finanziari o a qualunque nuovo strumento finanziario del MES, per il quale le norme del MES non prevedono un programma di aggiustamento macroeconomico.
La Commissione predispone a fini informativi un elenco degli strumenti di assistenza finanziaria di cui al primo comma e lo aggiorna per tener conto di eventuali cambiamenti nella politica di sostegno finanziario del MES. In relazione a tali strumenti il Consiglio, su raccomandazione della Commissione e con decisione rivolta allo Stato membro interessato, approva i principali requisiti politico-economici che il MES o il FESF prevedono di includere fra le condizioni per la concessione della sua assistenza finanziaria, sempre che i contenuti delle relative misure rientrino fra le competenze dell'Unione sancite dai trattati. La Commissione garantisce che il memorandum d'intesa firmato dalla Commissione per conto del MES o del FESF sia pienamente coerente con tale decisione del Consiglio.
art. 14
Sorveglianza post-programma
1. Uno Stato membro può essere soggetto a sorveglianza post-programma finché non avrà rimborsato almeno il 75 % dell'assistenza finanziaria che ha ricevuto da uno o più altri Stati membri, dal MESF, dal MES o dal FESF. Qualora esista un rischio perdurante per la stabilità finanziaria o per la sostenibilità di bilancio dello Stato membro interessato, il Consiglio, su proposta della Commissione, può prorogare la durata della sorveglianza post-programma. La proposta della Commissione si considera adottata dal Consiglio a meno che il Consiglio stesso decida, deliberando a maggioranza qualificata, di respingerla entro dieci giorni dall'adozione della stessa da parte della Commissione.
2. Su richiesta della Commissione, uno Stato membro soggetto a sorveglianza post-programma rispetta gli obblighi previsti dall'articolo 3, paragrafo 3, del presente regolamento e fornisce le informazioni di cui all’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 473/2013.
3. La Commissione effettua, d’intesa con la BCE, missioni di verifica periodiche nello Stato membro soggetto alla sorveglianza post-programma allo scopo di valutarne la situazione economica, fiscale e finanziaria. Con cadenza semestrale essa comunica la sua valutazione alla commissione competente del Parlamento europeo, al CEF e ai parlamenti degli Stati membri interessati e valuta in particolare se siano necessarie misurecorrettive. La commissione competente del Parlamento europeo può dare la possibilità allo Stato membro interessato e alla Commissione di partecipare a uno scambio di opinioni sui progressi conseguiti nell'ambito della sorveglianza post-programma.
4. Il Consiglio, su proposta delle Commissione, può raccomandare a uno Stato membro soggetto alla sorveglianza post-programma di adottare misure correttive. La proposta della Commissione si considera adottata dal Consiglio a meno cheil Consiglio stesso decida, deliberando a maggioranza qualificata,di respingerla entro dieci giorni dall'adozione della stessa da parte della Commissione.
5. Il parlamento dello Stato membro interessato può invitare rappresentanti della Commissione a partecipare a uno scambiodi opinioni sul monitoraggio post-programma."
Prestiti MES "senza condizioni" per pandemia Covid-19. (4)
"1. La Commissione concentrerà il proprio monitoraggio e gli obblighi di rendicontazione sull'utilizzo effettivo dei fondi per il Supporto della Crisi pandemica a copertura diretta e indiretta dei costi sanitari, riflettendo l'unica condizionalità collegata alla linea di credito. Di conseguenza, la rendicontazione fiscale trimestrale richiesta dall'articolo 3, paragrafo 2, del Regolamento sulla Sorveglianza Rafforzata si concentrerà sull'uso dei fondi per la copertura dei costi sanitari diretti e indiretti. Per motivi di certezza del diritto, la Commissione modificherà il regolamento delegato (UE) n. 877/2013 della Commissione.
2. La Commissione ritiene che, date le circostanze della crisi del COVID-19 e in considerazione della natura dell'ESM Pandemic Crisis Support ECCL, non esiste la possibilità di attivazione dell'articolo 3, paragrafo 3, e dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 472/2013 relative alla rendicontazione e informazioni aggiuntive sul sistema finanziario.
3. Ai fini della sorveglianza rafforzata, la Commissione non condurrà a missioni in loco ad hoc oltre a quelle standard che si svolgono regolarmente nell'ambito del semestre europeo.
4. Data la portata molto specifica e limitata del Supporto per crisi pandemiche, e date le circostanze della crisi COVID-19, la Commissione non vede alcun margine di manovra per un'eventuale attivazione dell'articolo 3, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 472/2013, che è progettato per affrontare le difficoltà strutturali interne.
5. Poiché le condizioni sono strettamente limitate all'utilizzo della linea di credito a sostegno delfinanziamento interno di assistenza sanitaria, cura e prevenzione diretta e indiretta costi, articolo 7 del regolamento (UE) n. 472/2013 relativo al macro aggiustamento programma non si applica.
6. La sorveglianza rafforzata termina al più tardi quando la disponibilità dello strumento cessa ma termina prima se e quando tutto il denaro disponibile è stato prelevato e spesi dallo Stato membro beneficiario per il previsto COVID-19 correlato misure e dopo che la Commissione ha riferito sull'utilizzo dei fondi.
7. Verrà effettuato il monitoraggio ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 472/2013 in seguito. La relazione semestrale sarà semplificata e rifletterà le specifiche caratteristiche del supporto per crisi pandemiche. Le missioni di revisione saranno incorporate il regolare ciclo di sorveglianza del semestre europeo.
8. Data la portata molto specifica e limitata del supporto per crisi pandemiche edate le circostanze della crisi COVID-19, la Commissione non vede alcun margine di manovra per un'eventuale attivazione dell'articolo 14, paragrafi 2 e 4, del regolamento (UE) n. 472/2013 relativa all'informativa aggiuntiva sul sistema finanziario e sulla necessità adottare rispettivamente misure correttive."