Regolamento UE n. 472/2013:
"art. 3
3. Su richiesta della Commissione, uno Stato membro soggetto a sorveglianza rafforzata a norma dell'articolo 2, paragrafo 1:
a) comunica alla BCE, nella sua veste di autorità di vigilanza e, se del caso, alle AEV competenti, a norma dell'articolo 35 dei regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010, alla frequenza richiesta, informazioni disaggregate sull'evoluzione del proprio sistema finanziario, che comprendono l'analisi dei risultati di ogni prova da stress o analisi di sensibilità eseguite a norma della lettera b) del presente paragrafo;
b) effettua, sotto la vigilanza della BCE, nella sua veste di auto rità di vigilanza, o, se del caso, sotto la vigilanza delle AEV competenti, le prove da stress o le analisi di sensibilità, a seconda delle necessità, per valutare la resilienza del settore finanziario a diversi shock macroeconomici e finanziari, se condo le modalità specificate dalla Commissione e dalla BCE in cooperazione con le AEV competenti e il CERS;
c) deve presentare valutazioni periodiche della propria capacità di vigilanza del settore finanziario nell'ambito di una valutazione inter pares specifica effettuata dalla BCE, nella sua veste di autorità di vigilanza, o, se del caso, dalle AEV competenti;
d) comunica alla Commissione qualsiasi informazione necessaria per monitorare gli squilibri macroeconomici a norma del regolamento (UE) n. 1176/2011.Sulla base dell'analisi dei risultati delle prove da stress e delle analisi di sensibilità di cui alla lettera a) del primo comma, e tenuto conto delle conclusioni della valutazione dei pertinenti indicatori del quadro di valutazione degli squilibri macroeconomici, stabiliti nel regolamento (UE) n. 1176/2011, la BCE, nellasua veste di autorità di vigilanza, e le competenti AEV predispongono, in collaborazione con il CERS, una valutazione dellepotenziali vulnerabilità del sistema finanziario e la trasmettono alla Commissione con la frequenza indicata da quest'ultima, e alla BCE.
4. Su richiesta della Commissione, uno Stato membro soggetto a sorveglianza rafforzata a norma dell'articolo 2,paragrafo 3:
a) comunica alla Commissione, alla BCE, e, se del caso, alle competenti AEV, a norma dell'articolo 35 dei regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010, alla frequenza richiesta, informazioni disag gregate sull'andamento del proprio sistema finanziario, comprendenti un'analisi dei risultati di ogni prova da stress o analisi di sensibilità, eseguite a norma della lettera b);
b) effettua, sotto la vigilanza della BCE, nella sua veste di auto rità di vigilanza, o, se del caso, sotto la vigilanza delle AEV competenti, le prove da stress o le analisi di sensibilità, a seconda delle necessità, per valutare la capacità di resistenza del settore finanziario a diversi shock macroeconomici e finanziari, secondo le modalità specificate dalla Commissione e dalla BCE, d'intesa con le competenti AEV e con il CERS, e condivide i risultati dettagliati con tali autorità;
c) deve presentare valutazioni periodiche della propria capacità di vigilanza del settore bancario nell'ambito di una valuta zione inter pares specifica effettuata dalla BCE, nella sua capacità di vigilanza, o, se del caso, dalle AEV competenti;
d) comunica alla Commissione qualsiasi informazione necessaria per monitorare gli squilibri macroeconomici conformemente al regolamento (UE) n. 1176/2011.
La Commissione, la BCE e le competenti AEV considerano come riservati tutti i dati disaggregati loro comunicati.
art. 7
Programma di aggiustamento macroeconomico
1. Qualora uno Stato membro richieda assistenza finanziaria da uno o più altri Stati membri o paesi terzi, dal MESF, dal MES,dal FESF o dall'FMI, esso elabora di concerto con la Commissione, che agisce d'intesa con la BCE e, se del caso, con l'FMI, un progetto di programma di aggiustamento macroeconomico integrativo e sostitutivo dei programmi di partenariato economico a norma del regolamento (UE) n. 473/2013 che comprenda obiettivi annuali di bilancio. Il progetto di programma di aggiustamento macroeconomico è rivolto ai rischi specifici che un determinato Stato membro pone alla stabilità finanziaria nella zona euro e punta a ristabilire rapidamente una situazione economica sana e sostenibile e a ripristinare pienamente la capacità dello Stato membro interessato di autofinanziarsi sui mercati finanziari. Il progetto di programma di aggiustamento macroeconomico è basato sulla valutazione della sostenibilità del debito pubblico di cui all'articolo 6, che va aggiornato per tener conto dell'impatto dei progetti di misure correttive negoziate con lo Stato membro interessato, e tiene debitamente conto di ogni raccomandazione rivolta a detto Stato membro a norma degli articoli 121, 126, 136 o 148 TFUE e delle azioni adottate per ottemperarvi, mirando allo stesso tempo ad allargare, rafforzare e approfondire le misure necessarie. Il progetto di programma di aggiustamento macroeconomico tiene conto della prassi e dei meccanismi di formazione salariale nonché del programma nazionale di riforma dello Stato membro interessato nel contesto della strategia dell'Unione per la crescita e l'occupazione. Il progetto di programma di aggiustamento macroeconomico rispetta pienamente l'articolo 152 TFUE e l'articolo 28 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. La Commissione informa verbalmente il presidente e i vicepresidenti della competente commissione del Parlamento europeo dei progressi compiuti nella preparazione del progetto di programma di aggiustamento macroeconomico. Tali informazioni sono considerate riservate.
2. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, approva il programma di aggiustamento macroeconomico predisposto dallo Stato membro che richiede assistenza finanziaria a norma del paragrafo 1. La Commissione garantisce che il memorandum d'intesa firmato dalla Commissione per conto del MES o del FESF sia pienamente conforme al programma di aggiustamento macroeconomico approvato dal Consiglio.
3. Al fine di evitare una duplicazione degli obblighi informativi, la Commissione deve garantire la coerenza del processo di sorveglianza economica e di bilancio nei confronti di uno Stato membro e che è sottoposto a un programma di aggiustamento macroeconomico.
4. La Commissione, d'intesa con la BCE e, se del caso, con l'FMI, segue i progressi realizzati da uno Stato membro nell'attuazione del suo programma di aggiustamento macroeconomico.
La Commissione informa ogni tre mesi il CEF in merito a tali progressi. Lo Stato membro interessato coopera pienamente con la Commissione e con la BCE. In particolare, fornisce alla Commissione e alla BCE tutte le informazioni che esse giudicano necessarie per il monitoraggio dell'attuazione del programma di aggiustamento macroeconomico a norma dell'articolo 3, paragrafo 4.La Commissione informa oralmente il presidente e i vice presidenti della competente Commissione del Parlamento europeo inmerito alle conclusioni tratte dal monitoraggio del programmadi aggiustamento macroeconomico. Tali informazioni sono considerate riservate.
5. La Commissione, d'intesa con la BCE e, se del caso, con l'FMI, esamina insieme allo Stato membro interessato le eventuali modifiche e gli aggiornamenti da apportare al programma di aggiustamento macroeconomico, al fine di tenere debita mente conto, tra l'altro, di ogni scostamento significativo tra le previsioni macroeconomiche e i dati effettivi, anche alla luce delle eventuali ripercussioni derivanti dal programma di aggiustamento macroeconomico, da ricadute negative e da shock macroeconomici e finanziari. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, decide in merito alle modifiche da apportare a tale programma.
6. Lo Stato membro interessato, in stretta cooperazione con la Commissione, considera se adottare tutte le misure necessarie a incoraggiare gli investitori privati a mantenere volontariamente la loro esposizione complessiva.
7. Qualora il monitoraggio di cui al paragrafo 4 metta in luce deviazioni significative dal programma di aggiustamento macroeconomico di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può decidere che lo Stato membro in questione non ottempera agli obblighi di politica economica previsti dal suo programma. Nella proposta la Commissione valuta espressamente se tali scostamenti significativi siano dovuti a cause che esulano dalcontrollo dello Stato membro in questione. Gli sforzi di consolidamento del bilancio indicati nel programma di aggiustamento macroeconomico tengono in conto l'esigenza di assicurare mezzi sufficienti a politiche fondamentali come l'istruzione e l'assistenza sanitaria. Se viene adottata una decisione a norma del presente paragrafo, lo Stato membro interessato, in stretta cooperazione con la Commissione e d'intesa con la BCE ed eventualmente con l'FMI, adotta misure volte a stabilizzare i mercati e a preservare il buon funzionamento del suo settore finanziario.
8. Uno Stato membro soggetto a un programma di aggiustamento macroeconomico che ha capacità amministrative insufficienti o incontra problemi significativi nell'attuare il programma chiede assistenza tecnica alla Commissione, che può formare a tale scopo gruppi di esperti composti da membriprovenienti da altri Stati membri e altre istituzioni dell'Unioneo da istituzioni internazionali pertinenti. Gli obiettivi e i mezzi dell'assistenza tecnica sono esplicitamente indicati nelle versioni aggiornate del programma di aggiustamento macroeconomico e si concentrano sull'area dove sono state identificate le esigenze più acute. L'assistenza tecnica può comprendere la nomina di un rappresentante in loco e di personale di supporto per consigliare le autorità in merito all'attuazione del programma. Il programma di aggiustamento macroeconomico, con l'indicazione dei suoi obiettivi e della prevista distribuzione degli sforzi di aggiustamento, è reso pubblico. Al programma di aggiustamento macroeconomico sono allegate le conclusioni della valutazione di sostenibilità del debito pubblico.
9. Uno Stato membro soggetto a un programma di aggiustamento macroeconomico procede a un audit completo delle proprie finanze pubbliche, allo scopo, tra l'altro, di analizzare le cause che hanno condotto alla formazione di livelli eccessivi di debito e di riscontrare ogni possibile irregolarità.
10. La commissione competente del Parlamento europeo può offrire la possibilità allo Stato membro interessato e alla Commissione di partecipare a uno scambio di opinioni sui progressi realizzati nell’attuazione del programma di aggiustamento macroeconomico.
11. Il parlamento dello Stato membro interessato può invitare rappresentanti della Commissione a partecipare a uno scambio di opinioni sui progressi realizzati nell’attuazione del suo programma di aggiustamento macroeconomico.
12. Il presente articolo non si applica agli strumenti per la fornitura di assistenza finanziaria a titolo precauzionale, ai prestiti per la ricapitalizzazione degli istituti finanziari o a qualunque nuovo strumento finanziario del MES, per il quale le norme del MES non prevedono un programma di aggiustamento macroeconomico.
La Commissione predispone a fini informativi un elenco degli strumenti di assistenza finanziaria di cui al primo comma e lo aggiorna per tener conto di eventuali cambiamenti nella politica di sostegno finanziario del MES. In relazione a tali strumenti il Consiglio, su raccomandazione della Commissione e con decisione rivolta allo Stato membro interessato, approva i principali requisiti politico-economici che il MES o il FESF prevedono di includere fra le condizioni per la concessione della sua assistenza finanziaria, sempre che i contenuti delle relative misure rientrino fra le competenze dell'Unione sancite dai trattati. La Commissione garantisce che il memorandum d'intesa firmato dalla Commissione per conto del MES o del FESF sia pienamente coerente con tale decisione del Consiglio.
art. 14
Sorveglianza post-programma
1. Uno Stato membro può essere soggetto a sorveglianza post-programma finché non avrà rimborsato almeno il 75 % dell'assistenza finanziaria che ha ricevuto da uno o più altri Stati membri, dal MESF, dal MES o dal FESF. Qualora esista un rischio perdurante per la stabilità finanziaria o per la sostenibilità di bilancio dello Stato membro interessato, il Consiglio, su proposta della Commissione, può prorogare la durata della sorveglianza post-programma. La proposta della Commissione si considera adottata dal Consiglio a meno che il Consiglio stesso decida, deliberando a maggioranza qualificata, di respingerla entro dieci giorni dall'adozione della stessa da parte della Commissione.
2. Su richiesta della Commissione, uno Stato membro soggetto a sorveglianza post-programma rispetta gli obblighi previsti dall'articolo 3, paragrafo 3, del presente regolamento e fornisce le informazioni di cui all’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 473/2013.
3. La Commissione effettua, d’intesa con la BCE, missioni di verifica periodiche nello Stato membro soggetto alla sorveglianza post-programma allo scopo di valutarne la situazione economica, fiscale e finanziaria. Con cadenza semestrale essa comunica la sua valutazione alla commissione competente del Parlamento europeo, al CEF e ai parlamenti degli Stati membri interessati e valuta in particolare se siano necessarie misurecorrettive. La commissione competente del Parlamento europeo può dare la possibilità allo Stato membro interessato e alla Commissione di partecipare a uno scambio di opinioni sui progressi conseguiti nell'ambito della sorveglianza post-programma.
4. Il Consiglio, su proposta delle Commissione, può raccomandare a uno Stato membro soggetto alla sorveglianza post-programma di adottare misure correttive. La proposta della Commissione si considera adottata dal Consiglio a meno cheil Consiglio stesso decida, deliberando a maggioranza qualificata,di respingerla entro dieci giorni dall'adozione della stessa da parte della Commissione.
5. Il parlamento dello Stato membro interessato può invitare rappresentanti della Commissione a partecipare a uno scambiodi opinioni sul monitoraggio post-programma."
Nessun commento:
Posta un commento