lunedì 28 settembre 2020

Prestiti MES "senza condizioni" per pandemia Covid-19. SPIEGAZIONE DEFINITIVA (8)

 Caro Visco, ecco errori e sviste di chi invoca il Mes

di Giuseppe Liturri


La rassegna stampa di questo fine settimana lascia poco spazio a dubbi: il prestito del Mes è ormai invocato “coram populo”. Se dopo i soliti Nicola Zingaretti e Stefano Bonaccini, perfino il neopresidente della Liguria, Giovanni Toti, si spinge ad invocarlo, allora significa che la lettera di richiesta è ormai sul tavolo del ministro Roberto Gualtieri.


Il sigillo finale a questa offensiva mediatica è stato apposto dalle parole del governatore della Banca d’Italia Vincenzo Visco che al festival dell’economia di Trento ha dichiarato – con una incredibile invasione di campo in un tema oggetto di decisione squisitamente politica – che “dal punto di vista economico il Mes dà solo vantaggi. Consente di non andare sul mercato, è a lunga scadenza, a condizioni buone e la condizionalità è solamente spendere i soldi nel settore per il quale è stato disegnato questo fondo. Non vedo gravi problemi a usarlo: l’unico — ha sottolineato — potrebbe essere quello dello stigma, ma quello stigma è legato a un cattivo utilizzo dei fondi o a una cattiva comunicazione. Mi chiedo perché uno ha paura di mostrare che utilizza bene dei fondi, anzi se lo mostra ha maggiori facilità di raccolta sul mercato a condizioni migliori di quelle che ora, pur migliorate, non sono ancora vicine a Spagna e Portogallo». la Troika non c’è, non esiste”.


Allora, a beneficio di chi è ancora in buona fede – a chi è in male fede si applica il primo principio della termodidattica: “ci sono cose che, se potessero essere capite, non andrebbero spiegate” (credits: Alberto Bagnai) – e semplicemente ignora i tanti dettagli tecnici che connotano questo strumento di finanziamento e che lo rendono irricevibile per il nostro Paese, ecco un breviario che riassume tutte le cose scritte in questi mesi ed avvalorate da autorevole dottrina sia relativa agli aspetti legali che finanziari.


Il Mes finanzia SOLO spese sanitarie direttamente ed indirettamente connesse al Covid. Quindi non c’è spazio per chi si illude di finanziarci qualsiasi altro capitolo, peraltro preponderante, della spesa sanitaria in Italia. In dettaglio: la dotazione annua del Fondo Sanitario Nazionale (FSN) è di circa 120 miliardi. Basta avere un minimo senso delle proporzioni tra tutte le altre patologie purtroppo esistenti ed il Covid, per rendersi conto che non potremmo mai giustificare spese per 36 miliardi connesse al Covid. Non a caso, il Governo ha inserito solo 1,7 miliardi di maggiori spese sanitarie in uno dei decreti di primavera. Solo quelle potremmo eventualmente rendicontare al Mes, qualora accedessimo al finanziamento. Si potrà inoltre rendicontare una quota dei costi del sistema sanitario che è stato dirottato a sostegno del Covid, per esempio i reparti di altre patologie riconvertiti per poche settimane in reparti Covid; ma parliamo sempre di somme modeste.

Chi invoca il Mes, improvvisamente preso da amore per la nostra sanità, deve avere l’onestà intellettuale di ammettere che serve una nuova legge di spesa, in quanto a legislazione vigente c’è ben poca cosa, per poter accedere con successo al prestito del Mes. Purtroppo si tratta quasi sempre degli stessi soggetti politici che, a partire dal 2011, hanno impedito, a colpi di tagli, una fisiologica crescita del FSN consentendo di tenere appena il passo dell’inflazione, quando seguire il progresso della ricerca e della tecnologia avrebbe richiesto tassi di crescita a doppia cifra. Sono i campioni dei piani di rientro che tanto male hanno fatto alla nostra sanità. Il fatto che il prestito del Sure sia stato molto richiesto è una conferma della tossicità del Mes: come mai sono accorsi ben 17 Paesi (l’Italia dovrebbe ricevere 27 miliardi) e nessuno ha chiesto il Mes? Da notare che il Sure finanzia spese già previste a legislazione vigente (Cassa integrazione, indennità 600 euro, ecc…) e quindi non fa aumentare il deficit/Pil già autorizzato. Il Mes, come spiegato, comporta una preventiva decisione di spesa e quindi aumento del deficit.


Il prestito del Mes non arriverebbe subito. Infatti è noto dai documenti ufficiali che sarà erogato in quote mensili non superiori al 15% del totale quindi, nella migliore delle ipotesi, ci vorranno almeno 7 mesi per ricevere l’intera somma. Qualcuno in questo Paese ritiene seriamente che si debbano attendere i soldi col contagocce per avviare un robusto programma di potenziamento del sistema sanitario, peraltro necessario a prescindere dal Covid-19?

Il tema della convenienza economica dato dalla presunta differenza tra tasso del BTP a 10 anni ed il probabile tasso di interesse del Mes intorno allo 0/0,10% è frutto di una sottrazione senza senso, da bocciatura a qualsiasi corso base di finanza dove insegnano a paragonare i tassi di strumenti finanziari omogenei per condizioni, durata e garanzie.

Non c’è omogeneità di condizioni. L’indebitamento con titoli pubblici non ne prevede. Il Mes prevede invece uno specifico vincolo di destinazione alle spese connesse al Covid-19. Inoltre prevede, cosa ancora più grave, l’obbligatorio (mentre in altri casi resta una facoltà) assoggettamento a misure di sorveglianza rafforzata (dal momento della richiesta fino alla completa erogazione) e sorveglianza post-programma (fino al rimborso almeno del 75% del prestito), così come dettagliatamente spiegato al punto 4.

Non c’è omogeneità di garanzie. Il Mes, per Trattato istitutivo è creditore privilegiato, mentre tutti gli altri creditori dello Stato sono “pari passu”. Tutti (Gualtieri in testa) svicolano di fronte alla domanda finalizzata a conoscere l’ipotetico tasso di un prestito sindacato (sottoscritto cioè da pochi grandi investitori istituzionali) richiesto sul mercato dallo Stato italiano, offrendo ai creditori lo status di creditore privilegiato. Sulla scadenza di 10 anni, alcuni operatori di mercato ritengono si possa spuntare un tasso intorno allo 0,10%. A questo punto la differenza col tasso del Mes diventerebbe inesistente e si volatilizzerebbero i presunti miliardi di risparmio. In alternativa, se il privilegio non fosse un problema, Gualtieri avrebbe il coraggio di chiedere il prestito al Mes, specificando che non si applica lo status di creditore privilegiato? Davvero improbabile che il direttore Regling applicherebbe ancora un tasso intorno allo zero. Sorvoliamo sul probabile peggioramento del rendimento dei tassi della massa dei titoli pubblici in conseguenza dell’ingresso di un creditore privilegiato nel rimborso. Ci sono tesi contrastanti a questo proposito. Si noti però che, su una massa di debito di 2500 miliardi, bastano pochi punti base di aumento dei tassi, per vanificare l’eventuale beneficio ricevuto dal prestito del Mes.

Non c’è omogeneità di durata. Il tasso del Mes è variabile e dipende dal loro costo di raccolta nel momento in cui si finanzieranno emettendo obbligazioni, quindi non è comparabile col tasso del BTP 10A. Facendo libere scelte di raccolta per durata e valuta che hanno ovviamente un rischio, il Mes ha detto chiaramente che ribalta automaticamente sui Paesi debitori il relativo costo, così come è già accaduto con Spagna, Grecia, Irlanda, Portogallo e Cipro. Nel caso della linea Pandemic Crisis Support, per fortuna, il costo medio (più commissioni) di queste emissioni, da ribaltare sul debitore, scaturirà da un “magazzino” separato e dedicato. Ed allora perché farsi intermediare dalle scelte del Mes, quando abbiamo la possibilità di andare autonomamente sui mercati? Se il Tesoro italiano ritenesse più opportuno finanziarsi con un Bot a 12 mesi (oggi al -0,22%), correndo il relativo rischio di tasso e liquidità (peraltro oggi abbastanza trascurabili) rispetto ad un BTP a 10 anni? Oppure emettere bond in dollari USA su altre scadenze (ancorché oggi più costosi)? Fare una differenza oggi tra il tasso del BTP ed il tasso del Mes e proiettarlo per 10 anni per calcolare il risparmio di interessi, è un esercizio che restituisce un risultato diverso ogni giorno. E questo è sufficiente per dichiararne l’inconsistenza. E se il tasso BTP 10A, come probabile dati gli ingenti acquisti della BCE, scendesse intorno allo 0%, dove finirebbero i fantastiliardi di risparmi sugli interessi?

Gli acquisti della Bce in corso e programmati fino a metà 2021 con il programma PEPP (con i reinvestimenti dei titoli in scadenza almeno fino al termine del 2022), e fino al momento in cui saranno rialzati i tassi con il programma APP (con reinvestimenti per un periodo sufficientemente lungo successivo al rialzo dei tassi) sono ingenti. Nel periodo marzo/luglio le emissioni nette del Mef sono state pari a 108 miliardi, mentre gli acquisti netti della Bce sono stati pari a 109 miliardi (36 Pspp e 73 Pepp). Ciò significa che tutto il maggior fabbisogno del Tesoro è stato assorbito dalla Bce che continuerà a farlo al ritmo di 25 miliardi al mese. In pratica sul mercato, gli altri operatori (banche soprattutto) sanno già che basterà comprare BTP in asta e poi cederli alla BCE e, se volessero aumentare le loro consistenze si troverebbero di fronte ad un’offerta insufficiente, con conseguente rialzo dei prezzi e discesa dei tassi. Cosa che si sta regolarmente verificando da maggio. Inoltre il costo di quei 109 miliardi (per un totale di circa 500 miliardi detenuti al 31/7), di titoli di Stato italiani acquistati da Bce/Bankitalia è pari sostanzialmente a zero. Infatti quegli interessi torneranno da Banca d’Italia al Tesoro sotto forma di dividendi del bilancio 2020. In definitiva, il costo marginale del debito italiano acquistato da BCE è zero e lo sarà a lungo, finché continueranno i rinnovi. E continueranno, altrimenti si dissolverà l’eurozona.

Il Mes è l’anticamera della Troika e di misure macroeconomiche correttive. Infatti, la lettera di Gentiloni e Dombrovkis del 7/5 ha natura di mero impegno politico e nessun valore giuridico. Premesso che nulla cambia nel Trattato del Mes (in cui gli articoli 13 e 14 tracciano la strada che porta ad un programma di aggiustamento macroeconomico), con essa si promette di disapplicare l’articolo 3 (commi 3, 4 e 7), l’articolo 7 e 14 del regolamento 472/2013 che disciplinano la sorveglianza rafforzata e post-programma. Tale missiva, non a caso, ha solo dato luogo alla modifica di un regolamento delegato (877/2013) che dispone la reportistica per lo Stato membro soggetto a monitoraggio (ex art. 10 del Regolamento 473/2013). Nessuna modifica è stata invece apportata al Regolamento 472/2013. Perché hanno ritenuto di modificare con un atto legislativo un aspetto tutto sommato residuale come una tabellina per il report delle spese, ed hanno lasciato immutato il 472/2013? Forse perché la Commissione intendeva lasciarlo esattamente così com’è? Con la minaccia di misure correttive ben in vista nell’articolo 14(4)?

La Troika c’è, esiste, e potrebbe essere presto tra noi, egregio signor Governatore della Banca d’Italia.

(da https://www.startmag.it/economia/caro-visco-ecco-errori-e-sviste-di-chi-invoca-il-mes/)

Prestiti MES "senza condizioni" per pandemia Covid-19. (7)

Come lavoriamo.

Panoramica

L'ESM presta centinaia di miliardi di euro ai paesi partecipanti al programma. Ma questo non costa denaro ai contribuenti, perché l'ESM raccoglie i soldi di cui ha bisogno nei mercati finanziari. L'ESM lo fa vendendo cambiali e obbligazioni agli investitori di tutto il mondo. Dalla nostra sala di negoziazione, il team di finanziamento tiene d'occhio il mercato per decidere sulla prossima emissione. Nei prossimi 10 anni, dovranno raccogliere tra i 30 ei 50 miliardi di euro dagli investitori. 

Una volta che il denaro è nei nostri conti, il team di prestito lo trasferisce ai paesi partecipanti al programma come la Grecia. Ciò accade solo in condizioni rigorose. I paesi devono attuare rigidi programmi di riforma prima di ottenere i soldi dell'ESM. Ogni passaggio viene esaminato attentamente dai capi missione, che visitano regolarmente i paesi del programma.

Il rapporto con questi paesi è di lungo periodo, a causa delle lunghe scadenze dei nostri prestiti. Attraverso il cosiddetto Sistema di Allarme Rapido (EWS), i team nazionali del MES monitorano continuamente la capacità dei paesi di rimborsare i prestiti. L'ESM ha recentemente ricevuto anche un nuovo mandato per valutare l'efficacia dei programmi.

(da https://www.esm.europa.eu/about-us/how-we-work)

 


domenica 27 settembre 2020

Prestiti MES "senza condizioni" per pandemia Covid-19. (6)

 Decisione Consiglio Governatori del 15/5/2020:

"I membri ESM che beneficiano del supporto per crisi pandemiche saranno soggetti asorveglianza rafforzata da parte della Commissione europea. Secondo la Commissione, il monitoraggio e gli obblighi di rendicontazione si concentreranno sull'uso effettivo dei fondi per coprire i costi sanitari diretti e indiretti. Inoltre, non ci saranno missioni ad hoc inoltre a quelli standard che si svolgono nel semestre europeo. L'ESM eseguirà il suo Sistema di Allarme Rapido per analizzare il rimborso del paese beneficiario capacità in coordinamento con la sorveglianza della Commissione."


Prestiti MES "senza condizioni" per pandemia Covid-19. (5)

 Regolamento UE n. 472/2013:

"art. 3

3. Su richiesta della Commissione, uno Stato membro sog­getto a sorveglianza rafforzata a norma dell'articolo 2, para­grafo 1:

a) comunica alla BCE, nella sua veste di autorità di vigilanza e, se del caso, alle AEV competenti, a norma dell'articolo 35 dei regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010, alla frequenza richiesta, informazioni disaggregate sull'evoluzione del proprio sistema finanziario, che comprendono l'analisi dei risultati di ogni prova da stress o analisi di sensibilità eseguite a norma della lettera b) del presente paragrafo;

b) effettua, sotto la vigilanza della BCE, nella sua veste di auto­ rità di vigilanza, o, se del caso, sotto la vigilanza delle AEV competenti, le prove da stress o le analisi di sensibilità, a seconda delle necessità, per valutare la resilienza del settore finanziario a diversi shock macroeconomici e finanziari, se­ condo le modalità specificate dalla Commissione e dalla BCE in cooperazione con le AEV competenti e il CERS;

c) deve presentare valutazioni periodiche della propria capacità di vigilanza del settore finanziario nell'ambito di una valuta­zione inter pares specifica effettuata dalla BCE, nella sua veste di autorità di vigilanza, o, se del caso, dalle AEV com­petenti;

d) comunica alla Commissione qualsiasi informazione necessa­ria per monitorare gli squilibri macroeconomici a norma del regolamento (UE) n. 1176/2011.Sulla base dell'analisi dei risultati delle prove da stress e delle analisi di sensibilità di cui alla lettera a) del primo comma, e tenuto conto delle conclusioni della valutazione dei pertinenti indicatori del quadro di valutazione degli squilibri macroecono­mici, stabiliti nel regolamento (UE) n. 1176/2011, la BCE, nellasua veste di autorità di vigilanza, e le competenti AEV predi­spongono, in collaborazione con il CERS, una valutazione dellepotenziali vulnerabilità del sistema finanziario e la trasmettono alla Commissione con la frequenza indicata da quest'ultima, e alla BCE.

4. Su richiesta della Commissione, uno Stato membro sog­getto a sorveglianza rafforzata a norma dell'articolo 2,paragrafo 3:

a) comunica alla Commissione, alla BCE, e, se del caso, alle competenti AEV, a norma dell'articolo 35 dei regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010, alla frequenza richiesta, informazioni disag­ gregate sull'andamento del proprio sistema finanziario, com­prendenti un'analisi dei risultati di ogni prova da stress o analisi di sensibilità, eseguite a norma della lettera b);

b) effettua, sotto la vigilanza della BCE, nella sua veste di auto­ rità di vigilanza, o, se del caso, sotto la vigilanza delle AEV competenti, le prove da stress o le analisi di sensibilità, a seconda delle necessità, per valutare la capacità di resistenza del settore finanziario a diversi shock macroeconomici e finanziari, secondo le modalità specificate dalla Commissione e dalla BCE, d'intesa con le competenti AEV e con il CERS, e condivide i risultati dettagliati con tali autorità;

c) deve presentare valutazioni periodiche della propria capacità di vigilanza del settore bancario nell'ambito di una valuta­ zione inter pares specifica effettuata dalla BCE, nella sua capacità di vigilanza, o, se del caso, dalle AEV competenti;

d) comunica alla Commissione qualsiasi informazione necessa­ria per monitorare gli squilibri macroeconomici conforme­mente al regolamento (UE) n. 1176/2011.

La Commissione, la BCE e le competenti AEV considerano come riservati tutti i dati disaggregati loro comunicati.

art. 7

Programma di aggiustamento macroeconomico

1. Qualora uno Stato membro richieda assistenza finanziaria da uno o più altri Stati membri o paesi terzi, dal MESF, dal MES,dal FESF o dall'FMI, esso elabora di concerto con la Commis­sione, che agisce d'intesa con la BCE e, se del caso, con l'FMI, un progetto di programma di aggiustamento macroeconomico in­tegrativo e sostitutivo dei programmi di partenariato economico a norma del regolamento (UE) n. 473/2013 che comprenda obiettivi annuali di bilancio. Il progetto di programma di aggiustamento macroeconomico è rivolto ai rischi specifici che un determinato Stato membro pone alla stabilità finanziaria nella zona euro e punta a ristabi­lire rapidamente una situazione economica sana e sostenibile e a ripristinare pienamente la capacità dello Stato membro interes­sato di autofinanziarsi sui mercati finanziari. Il progetto di programma di aggiustamento macroeconomico è basato sulla valutazione della sostenibilità del debito pubblico di cui all'articolo 6, che va aggiornato per tener conto dell'impatto dei progetti di misure correttive negoziate con lo Stato membro interessato, e tiene debitamente conto di ogni raccomandazione rivolta a detto Stato membro a norma degli articoli 121, 126, 136 o 148 TFUE e delle azioni adottate per ottemperarvi, mi­rando allo stesso tempo ad allargare, rafforzare e approfondire le misure necessarie. Il progetto di programma di aggiustamento macroeconomico tiene conto della prassi e dei meccanismi di formazione salariale nonché del programma nazionale di riforma dello Stato mem­bro interessato nel contesto della strategia dell'Unione per la crescita e l'occupazione. Il progetto di programma di aggiustamento macroeconomico rispetta pienamente l'articolo 152 TFUE e l'articolo 28 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. La Commis­sione informa verbalmente il presidente e i vicepresidenti della competente commissione del Parlamento europeo dei progressi compiuti nella preparazione del progetto di programma di ag­giustamento macroeconomico. Tali informazioni sono conside­rate riservate.

2. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su pro­posta della Commissione, approva il programma di aggiusta­mento macroeconomico predisposto dallo Stato membro che richiede assistenza finanziaria a norma del paragrafo 1. La Commissione garantisce che il memorandum d'intesa firmato dalla Commissione per conto del MES o del FESF sia piena­mente conforme al programma di aggiustamento macroecono­mico approvato dal Consiglio.

3. Al fine di evitare una duplicazione degli obblighi informa­tivi, la Commissione deve garantire la coerenza del processo di sorveglianza economica e di bilancio nei confronti di uno Stato membro e che è sottoposto a un programma di aggiustamento macroeconomico.

4. La Commissione, d'intesa con la BCE e, se del caso, con l'FMI, segue i progressi realizzati da uno Stato membro nell'at­tuazione del suo programma di aggiustamento macroeconomi­co.

La Commissione informa ogni tre mesi il CEF in merito a tali progressi. Lo Stato membro interessato coopera pienamente con la Commissione e con la BCE. In particolare, fornisce alla Commissione e alla BCE tutte le informazioni che esse giudicano necessarie per il monitoraggio dell'attuazione del programma di aggiustamento macroeconomico a norma dell'articolo 3, para­grafo 4.La Commissione informa oralmente il presidente e i vice presi­denti della competente Commissione del Parlamento europeo inmerito alle conclusioni tratte dal monitoraggio del programmadi aggiustamento macroeconomico. Tali informazioni sono con­siderate riservate.

5. La Commissione, d'intesa con la BCE e, se del caso, con l'FMI, esamina insieme allo Stato membro interessato le even­tuali modifiche e gli aggiornamenti da apportare al programma di aggiustamento macroeconomico, al fine di tenere debita­ mente conto, tra l'altro, di ogni scostamento significativo tra le previsioni macroeconomiche e i dati effettivi, anche alla luce delle eventuali ripercussioni derivanti dal programma di aggiustamento macroeconomico, da ricadute negative e da shock macroeconomici e finanziari. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, decide in merito alle modifiche da apportare a tale programma.

6. Lo Stato membro interessato, in stretta cooperazione con la Commissione, considera se adottare tutte le misure necessarie a incoraggiare gli investitori privati a mantenere volontaria­mente la loro esposizione complessiva.

7. Qualora il monitoraggio di cui al paragrafo 4 metta in luce deviazioni significative dal programma di aggiustamento macroeconomico di uno Stato membro, il Consiglio, delibe­rando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può decidere che lo Stato membro in questione non ottempera agli obblighi di politica economica previsti dal suo programmaNella proposta la Commissione valuta espressamente se tali scostamenti significativi siano dovuti a cause che esulano dalcontrollo dello Stato membro in questione. Gli sforzi di consolidamento del bilancio indicati nel pro­gramma di aggiustamento macroeconomico tengono in conto l'esigenza di assicurare mezzi sufficienti a politiche fondamentali come l'istruzione e l'assistenza sanitaria. Se viene adottata una decisione a norma del presente paragrafo, lo Stato membro interessato, in stretta cooperazione con la Commissione e d'intesa con la BCE ed eventualmente con l'FMI, adotta misure volte a stabilizzare i mercati e a preservare il buon funzionamento del suo settore finanziario.

8. Uno Stato membro soggetto a un programma di aggiu­stamento macroeconomico che ha capacità amministrative in­sufficienti o incontra problemi significativi nell'attuare il pro­gramma chiede assistenza tecnica alla Commissione, che può formare a tale scopo gruppi di esperti composti da membriprovenienti da altri Stati membri e altre istituzioni dell'Unioneo da istituzioni internazionali pertinenti. Gli obiettivi e i mezzi dell'assistenza tecnica sono esplicitamente indicati nelle versioni aggiornate del programma di aggiustamento macroeconomico e si concentrano sull'area dove sono state identificate le esigenze più acute. L'assistenza tecnica può comprendere la nomina di un rappresentante in loco e di personale di supporto per consi­gliare le autorità in merito all'attuazione del programma. Il programma di aggiustamento macroeconomico, con l'indica­zione dei suoi obiettivi e della prevista distribuzione degli sforzi di aggiustamento, è reso pubblico. Al programma di aggiustamento macroeconomico sono allegate le conclusioni della valutazione di sostenibilità del debito pub­blico.

9. Uno Stato membro soggetto a un programma di aggiu­stamento macroeconomico procede a un audit completo delle proprie finanze pubbliche, allo scopo, tra l'altro, di analizzare le cause che hanno condotto alla formazione di livelli eccessivi di debito e di riscontrare ogni possibile irregolarità.

10. La commissione competente del Parlamento europeo può offrire la possibilità allo Stato membro interessato e alla Commissione di partecipare a uno scambio di opinioni sui progressi realizzati nell’attuazione del programma di aggiusta­mento macroeconomico.

11. Il parlamento dello Stato membro interessato può invi­tare rappresentanti della Commissione a partecipare a uno scambio di opinioni sui progressi realizzati nell’attuazione del suo programma di aggiustamento macroeconomico.

12. Il presente articolo non si applica agli strumenti per la fornitura di assistenza finanziaria a titolo precauzionale, ai pre­stiti per la ricapitalizzazione degli istituti finanziari o a qualun­que nuovo strumento finanziario del MES, per il quale le norme del MES non prevedono un programma di aggiustamento ma­croeconomico.

La Commissione predispone a fini informativi un elenco degli strumenti di assistenza finanziaria di cui al primo comma e lo aggiorna per tener conto di eventuali cambiamenti nella politica di sostegno finanziario del MES. In relazione a tali strumenti il Consiglio, su raccomandazione della Commissione e con decisione rivolta allo Stato membro interessato, approva i principali requisiti politico-economici che il MES o il FESF prevedono di includere fra le condizioni per la concessione della sua assistenza finanziaria, sempre che i con­tenuti delle relative misure rientrino fra le competenze del­l'Unione sancite dai trattati. La Commissione garantisce che il memorandum d'intesa firmato dalla Commissione per conto del MES o del FESF sia piena­mente coerente con tale decisione del Consiglio.


art. 14

Sorveglianza post-programma

1. Uno Stato membro può essere soggetto a sorveglianza post-programma finché non avrà rimborsato almeno il 75 % dell'assistenza finanziaria che ha ricevuto da uno o più altri Stati membri, dal MESF, dal MES o dal FESF. Qualora esista un rischio perdurante per la stabilità finanziaria o per la soste­nibilità di bilancio dello Stato membro interessato, il Consiglio, su proposta della Commissione, può prorogare la durata della sorveglianza post-programma. La proposta della Commissione si considera adottata dal Consiglio a meno che il Consiglio stesso decida, deliberando a maggioranza qualificata, di respin­gerla entro dieci giorni dall'adozione della stessa da parte della Commissione.

2. Su richiesta della Commissione, uno Stato membro sog­getto a sorveglianza post-programma rispetta gli obblighi previ­sti dall'articolo 3, paragrafo 3, del presente regolamento e for­nisce le informazioni di cui all’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 473/2013.

3. La Commissione effettua, d’intesa con la BCE, missioni di verifica periodiche nello Stato membro soggetto alla sorve­glianza post-programma allo scopo di valutarne la situazione economica, fiscale e finanziaria. Con cadenza semestrale essa comunica la sua valutazione alla commissione competente del Parlamento europeo, al CEF e ai parlamenti degli Stati membri interessati e valuta in particolare se siano necessarie misurecorrettive. La commissione competente del Parlamento europeo può dare la possibilità allo Stato membro interessato e alla Commissione di partecipare a uno scambio di opinioni sui progressi conse­guiti nell'ambito della sorveglianza post-programma.

4. Il Consiglio, su proposta delle Commissione, può racco­mandare a uno Stato membro soggetto alla sorveglianza post-programma di adottare misure correttive. La proposta della Commissione si considera adottata dal Consiglio a meno cheil Consiglio stesso decida, deliberando a maggioranza qualificata,di respingerla entro dieci giorni dall'adozione della stessa da parte della Commissione.

5. Il parlamento dello Stato membro interessato può invitare rappresentanti della Commissione a partecipare a uno scambiodi opinioni sul monitoraggio post-programma."


Prestiti MES "senza condizioni" per pandemia Covid-19. (4)

Lettera Gentiloni Dombrosky del 07-05-2020:

"1. La Commissione concentrerà il proprio monitoraggio e gli obblighi di rendicontazione sull'utilizzo effettivo dei fondi per il Supporto della Crisi pandemica a copertura diretta e indiretta dei costi sanitari, riflettendo l'unica condizionalità collegata alla linea di credito. Di conseguenza, la rendicontazione fiscale trimestrale richiesta dall'articolo 3, paragrafo 2, del Regolamento sulla Sorveglianza Rafforzata si concentrerà sull'uso dei fondi per la copertura dei costi sanitari diretti e indiretti. Per motivi di certezza del diritto, la Commissione modificherà il regolamento delegato (UE) n. 877/2013 della Commissione.

2. La Commissione ritiene che, date le circostanze della crisi del COVID-19 e in considerazione della natura dell'ESM Pandemic Crisis Support ECCL, non esiste la possibilità di attivazione dell'articolo 3, paragrafo 3, e dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 472/2013 relative alla rendicontazione e informazioni aggiuntive sul sistema finanziario.

3. Ai fini della sorveglianza rafforzata, la Commissione non condurrà a missioni in loco ad hoc oltre a quelle standard che si svolgono regolarmente nell'ambito del semestre europeo.

4. Data la portata molto specifica e limitata del Supporto per crisi pandemiche, e date le circostanze della crisi COVID-19, la Commissione non vede alcun margine di manovra per un'eventuale attivazione dell'articolo 3, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 472/2013, che è progettato per affrontare le difficoltà strutturali interne.

5. Poiché le condizioni sono strettamente limitate all'utilizzo della linea di credito a sostegno delfinanziamento interno di assistenza sanitaria, cura e prevenzione diretta e indiretta costi, articolo 7 del regolamento (UE) n. 472/2013 relativo al macro aggiustamento programma non si applica.

6. La sorveglianza rafforzata termina al più tardi quando la disponibilità dello strumento cessa ma termina prima se e quando tutto il denaro disponibile è stato prelevato e spesi dallo Stato membro beneficiario per il previsto COVID-19 correlato misure e dopo che la Commissione ha riferito sull'utilizzo dei fondi.

7. Verrà effettuato il monitoraggio ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 472/2013 in seguito. La relazione semestrale sarà semplificata e rifletterà le specifiche caratteristiche del supporto per crisi pandemiche. Le missioni di revisione saranno incorporate il regolare ciclo di sorveglianza del semestre europeo.

8. Data la portata molto specifica e limitata del supporto per crisi pandemiche edate le circostanze della crisi COVID-19, la Commissione non vede alcun margine di manovra per un'eventuale attivazione dell'articolo 14, paragrafi 2 e 4, del regolamento (UE) n. 472/2013 relativa all'informativa aggiuntiva sul sistema finanziario e sulla necessità  adottare rispettivamente misure correttive."




Prestiti MES "senza condizioni" per pandemia Covid-19. (3)

Meccanismo Europeo di stabilità Linee Guida per l'Assistenza Finanziaria Precauzionale - art. 2 punto 4 :

"L'accesso a un ECCL è aperto ai membri del MES che non rispettano alcuni dei criteri di ammissibilità richiesti per accedere a un PCCL ma le cui condizioni economiche generali e la situazione finanziaria resta solida. Il membro beneficiario del MES, previa consultazione della Commissione Europea e della BCE, adotta misure correttive volte a affrontare le debolezze di cui sopra ed evitare eventuali problemi futuri in materia di accesso al finanziamento del mercato, garantendo nel contempo il continuo rispetto dell'ammissibilità criteri ritenuti soddisfatti al momento della concessione della linea di credito. Il monitoraggio di il rispetto dei criteri di ammissibilità e delle eventuali misure correttive è assicurato dalla Commissione Europea, di concerto con la BCE, in linea con quanto previsto dall'articolo 5."

Prestiti MES "senza condizioni" per pandemia Covid-19. (2)

Conclusioni videoconferenza Eurogruppo del 7 - 9 aprile 2020 (da lettera Presidente Centeno del 17/04/2020) punto 16:

"Reti di sicurezza nell'UE e EA. Le reti di sicurezza sono in atto nella zona euro e nell'UE. Nell'area dell'euro, l'ESM è dotato di strumenti che potrebbero essere utilizzati, se necessario, in modo adattato alla natura dello shock simmetrico causato da COVID 19. Proponiamo di stabilire un supporto di crisi pandemiche, basato sull'attuale linea di credito precauzionale ECCL e adeguata alla luce di questa sfida specifica, come salvaguardia per gli Stati membri della zona euro colpiti da questo shock esterno. Sarebbe disponibile per tutti gli  Stati membri dell'area euro durante questi tempi di crisi, con termini standardizzati decisi in anticipo dagli organi di governo del MES, che riflettono le sfide attuali, sulla base delle valutazioni iniziali dele Istituzioni europee. L'unico requisito per accedere alla linea di credito sarà che i membri dell'area dell'euro richiedenti il sostegno si impegnino a utilizzare questa linea di credito per sostenere il finanziamento interno dei costi diretti edindiretti relativi all'assistenza sanitaria, alla cura e alla prevenzione dovuti alla crisi del COVID 19. Saranno rispettate  le disposizioni del Trattato MES. L'accesso concesso sarà pari al 2% del PIL del paese membro alla fine del 2019, come punto di riferimento. Con il mandato dei rappresentanti dei paesi ci adopereremo per rendere disponibile questo strumento entro due settimane, nel rispetto delle procedure nazionali e dei requisiti costituzionali. La linea di credito sarà disponibile fino alla fine della crisi del COVID 19. Successivamente, gli Stati membri dell'area dell'euro rimangono impegnati a rafforzare i fondamentali economici e finanziari, coerenti con l'economia equadri di coordinamento e sorveglianza di bilancio, compresa l'eventuale flessibilità applicata dalle competenti istituzioni UE. L'Istituto per l'assistenza alla Bilancia dei Pagamenti (BoP) può fornire sostegno finanziario agli Stati membri che non hanno adottato l'euro. Dovrebbe essere applicato in un modo che tenga debitamente conto dello speciale circostanze della crisi attuale.



Prestiti MES "senza condizioni" per pandemia Covid-19. (1)

 art. 136, paragrafo. 3, del Trattato di Funzionamento dell'Unione Europea:

"Gli Stati membri la cui moneta è l’euro possono istituire un meccanismo di stabilità da attivare ove indispensabile per salvaguardare la stabilità della zona euro nel suo insieme. La concessione di qualsiasi assistenza finanziaria necessaria nell’ambito del meccanismo sarà soggetta a una rigorosa condizionalità."


giovedì 17 settembre 2020

La base normativa della Unione Europea (norme primarie)

 Trattato di Maastricht (TUE)

Il Trattato di Maastricht, o Trattato sull'Unione europea (TUE), è uno dei trattati dell'Unione Europea, firmato il 7 febbraio 1992 a Maastricht nei Paesi Bassi, sulle rive della Mosa, dai dodici paesi membri dell'allora Comunità europea, oggi Unione europea, ed entrato in vigore il 1º novembre 1993, che definisce i cosiddetti tre pilastri dell'Unione europea, fissando anche le regole politiche e i parametri economici e sociali necessari per l'ingresso dei vari Stati aderenti nella suddetta Unione (parametri di convergenza di Maastricht).

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)

Il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in acronimo TFUE), da ultimo modificato dall'articolo 2 del trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dall'Italia con legge 2 agosto 2008, n. 130, su G.U. n. 185 dell'8-8-2008 - Suppl. ordinario n. 188, è, accanto al trattato sull'Unione europea (TUE), uno dei trattati fondamentali dell'Unione europea (UE). Assieme costituiscono le basi fondamentali del diritto primario nel sistema politico dell'UE; secondo l'articolo 1 del TFUE, i due trattati hanno pari valore giuridico e vengono definiti nel loro insieme come "i trattati". Saltuariamente vengono pertanto anche indicati come "diritto costituzionale europeo", tuttavia formalmente sono trattati internazionali tra gli Stati membri dell'UE.

Il TFUE risale al trattato sulla fondazione della Comunità economica europea, stipulato a Roma nel 1957; questo trattato e il trattato Euratom sono conosciuti come i Trattati di Roma. Il trattato della CEE è stato da allora più volte modificato, in particolar modo con il trattato di Fusione del 1965, con l'Atto Unico Europeo del 1986, col trattato di Maastricht del 1992, col trattato di Amsterdam del 1997, col trattato di Nizza del 2001 e col trattato di Lisbona del 2007. Col trattato di Maastricht il trattato della CEE fu chiamato "Trattato per la Fondazione dell'Unione europea"; ha ottenuto il suo nome attuale con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1º dicembre 2009. Il cambiamento del nome è giustificato dal fatto che col trattato di Lisbona è stata sancita la fine della Comunità europea e tutte le sue funzioni sono state assunte dall'UE.

Mentre quindi in passato il trattato dell'Unione Europea e il trattato della Comunità Europea si riferivano a due istituzioni diverse, sebbene collegate sul piano istituzionale, l'odierno TFUE svolge una funzione di completamento e, come è scritto nel trattato stesso (art. 1, comma 1) una concretizzazione dei principi espressi nel TUE. Il TUE contiene infatti soprattutto i principi istituzionali. Il TFUE, invece, è composto da ben 358 articoli; in particolare spiega in modo più dettagliato il funzionamento degli organi dell'UE e stabilisce in modo molto puntuale in quali ambiti l'UE è attiva e con quali competenze. Il tentativo di fusione del TUE con il TFUE, che in un primo momento era stato pianificato in modo da dare all'UE una costituzione, fallì nel 2005 con gli esiti negativi dei referenda in Francia e nei Paesi Bassi.

Il TFUE è redatto nelle 23 lingue ufficiali dell'Unione Europea ed è in ogni sua versione linguistica giuridicamente vincolante.


(tratto da Wikipedia l'encliclopedia libera)




domenica 9 agosto 2020

Anno 2020 la nuova "Notte della Repubblica"

 Viviamo, mutuando le parole dal compianto Sergio Zavoli, la “Notte del diritto e della democrazia”.

Il mio intendimento è far capire a tutti, nessuno escluso, quello che sta accadendo in questi giorni a seguito della parziale desegretazione dei verbali degli incontri del Comitato tecnico scientifico voluto da Conte e dal suo Governo.

Andrò per punti affinché tutti possano capire al meglio la gravità delle azioni compiute dall’Esecutivo e dal sui Capo in termini di vite umane, di inenarrabili danni economici e finanziari di cui ancora non se ne ha appieno contezza, di tragedie sociali e psicologiche e di trasformazione di uno Stato parlamentare e democratico in un ordinamento feudale.

1) Il Decreto del Presidente del Consiglio (DPCM) è un provvedimento amministrativo (di tipo generale e programmatorio) monocratico, ossia adottato dal solo Premier, non necessitante di alcun passaggio al Consiglio dei Ministri e nei due rami del Parlamento, privo, pertanto, della promulgazione o emanazione ad opera del Presidente della Repubblica.

2) Il DPCM, in quanto provvedimento amministrativo, rientra nell’ambito di applicazione della legge 241/1990 che disciplina nel dettaglio il procedimento amministrativo.

3)  In particolare la legge 241/1990 prevede il diritto di accesso – ossia di visionare ed, eventualmente, estrarne copia –  ai provvedimenti ed atti amministrativi; va da se che, laddove il provvedimento amministrativo richiami in premessa o nella motivazione o nel suo dispositivo un altro provvedimento o, anche, un atto amministrativo interno al procedimento stesso (ad esempio, un parere), anche i provvedimenti e gli atti amministrativi richiamati debbono essere “ostensibili”, ossia messi a disposizione per la consultazione previa istanza.

 4) La segretazione può essere ammessa per ragioni varie, fra cui la sicurezza nazionale e l’ordine pubblico. Inspiegabile come il DPCM sia “ostensibile” a tutti (e non potrebbe essere altrimenti per la sua necessaria attuazione), mentre è segretato un atto (un parere di un organo tecnico voluto dal Governo) fondamentale per l’adozione della decisione conclusiva; su tale punto la stessa Corte di giustizia della Unione europea è chiara: se richiesti devono essere resi pubblici i documenti ove sono riportati i giudizi, i pensieri, le posizioni e le idee dei consulenti, a maggior ragione se confliggenti fra di loro o con la decisione finale espressa dall’organo decidente.

5) Come già detto il Comitato tecnico scientifico emanava (ed emana tutt’ora) pareri e, così come previsto nella citata legge 241/1990, questi ultimi potevano essere accolti o non accolti ma, se non accolti, se ne doveva dar ragione in motivazione (del DPCM) di siffatta contrarietà;

6) Il parere del Comitato tecnico scientifico del 7 marzo – solo parzialmente desegretato (cosa gravissima perché ci si chiede cosa il Governo stia nascondendo) –   è  richiamato dal DPCM del 9 marzo che ha messo agli “arresti domiciliari”, con qualche eccezione, l’intero Popolo italiano (violando gravemente la libertà personale, di mobilità, di lavoro, di iniziativa  economica privata, di insegnamento, di studio, di scienza, di professare liberamente la propria  fede, nonché qualche altra cosella garantita costituzionalmente): il  DPCM, però, non precisa affatto (obbligo cui Conte era tenuto per legge) che il parere aveva chiesto esplicitamente  il c.d. lockdown unicamente per alcune zone specifiche della Lombardia, della Emilia-Romagna e del Veneto, raccomandando per le restanti zone d’Italia solo alcune misure prudenziali.

7) Desegretati a forza e solo parzialmente questi pareri (“nascosti” in totale violazione della legge 241/1990 e dei principi di trasparenza e democraticità, pietre angolari di uno Stato che per Turati doveva essere “una Casa di Carta”), si evince con chiarezza che il Comitato tecnico scientifico era contrario al lockdown dell’intera Nazione, tanto che in prima battuta, l’8 marzo, Conte adotta un DPCM che “chiude” quelle aree indicate dal Comitato; dopo un giorno,  il 9 marzo, in modo inspiegabile e non sorretto da alcuna spiegazione scientifica, da alcun parere o accertamento, Conte “confina” l’intero Popolo italiano. Qui siamo di fronte ad una c.d. discrezionalità amministrativa tecnica che, per essere legittimamente esercitata, necessita di essere corredata da supporti di ordine scientifico: nella decisione di Conte del 9 marzo siffatto supporto manca del tutto.

8) Le conseguenze sono ben visibili a tutti: danni sociali, psicologici (pensiamo ai bambini “sequestrati” in casa), lavorativi, economici, finanziari, commerciali, industriali e turistici di cui ancora non se ne ha piena contezza.

9) Ultima annotazione: il Comitato tecnico scientifico lo scorso 3 marzo invitò il Governo (e non poteva essere altrimenti essendo competenza esclusiva dello Stato) a dichiarare “zone rosse” i territori dei Comuni bergamaschi Nembro e Alzano: nulla fu fatto con le drammatiche conseguenze di cui i ricordi sono ancora vividi.

Null’altro da aggiungere Vostro Onore!


Prof. Fabrizio Giulimondi

(da https://statiunitiditalia.it/carte-segretate-desegretate-solo-in-parte-verita-nascoste-e-reati-che-emergono)


venerdì 24 luglio 2020

venerdì 3 luglio 2020

10 ragioni per dire NO al MES

1)  Il debito nei confronti del MES è soggetto al diritto internazionale.

Questo significa che l’Italia sarebbe vincolata nei confronti di un’istituzione di diritto internazionale sulla cui governance incidono i Paesi membri dell’Unione Europea. Dunque, dal momento che attraverso il Meccanismo Europeo di Stabilità risulta possibile l’alterazione dei rapporti di forza tra gli Stati dell’unione, l’accesso al MES da parte dell’Italia permetterebbe ai paesi rigoristi di consolidare la loro posizione e di condizionare ulteriormente la politica economica del nostro Paese (in misura maggiore di quanto già accade). Si tratta di un “costo” che sussiste a prescindere dalle condizioni a cui è sottoposto il ricorso al Meccanismo Europeo di Stabilità.

2)  Si tratta di prestiti.

I fondi del MES sono concessi a titolo di prestito. Questo significa che la spesa di oggi sarà ripagata con i tagli di domani. Insomma, questi soldi entrano dalla porta ed escono dalla finestra. 

3)  La questione delle condizionalità.

Le condizionalità possono essere forse “irrilevanti” in un primo momento, ma in punta di diritto, e data l’attuale struttura dei trattati europei, sono suscettibili di modifiche in qualsiasi momento successivo, e c’è da scommettere che le modifiche verranno proposte presto, una volta usciti dalla fase acuta dell’emergenza. Infatti, l’articolo 136 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (nella nuova versione approvata nel 2011) afferma che “la concessione di qualsiasi assistenza finanziaria necessaria nell’ambito del meccanismo sarà soggetta a una rigorosa condizionalità”.
Per modificare questo articolo sarebbe necessario modificare i trattati europei, ma per la revisione è necessario un accordo unanime di tutti gli Stati membri (articolo 48 del Trattato sull’Unione europea). Una strada impraticabile, almeno nel breve periodo.
La lettera di Dombrovskis e Gentiloni a Centeno del 7 maggio recita testuale:

A Member State benefitting from precautionary financial assistance from the European Stability Mechanism is subject to enhanced surveillance by the Commission when the credit line is drawn.
(Uno Stato membro che beneficia dell’assistenza finanziaria precauzionale del meccanismo europeo di stabilità è soggetto a una sorveglianza rafforzata da parte della Commissione quando viene concessa la linea di credito).

Inoltre, viene esclusa l’applicazione dei soli articoli 3(3), 3(4), 3(7) e 7 dove sostanzialmente si richiedono programmi di aggiustamento macroeconomico. Tuttavia, il resto del two-pack (regolamento n. 472/2013) rimane intatto, come ad esempio l’articolo 6 che richiede valutazione sulla sostenibilità del debito. Soprattutto, la lettera di Dombrovskis e Gentiloni in cui si esclude l’aggiustamento macroeconomico è solo un impegno politico. Nulla vieta che esso non venga rispettato: tale mancanza sarebbe del tutto legittima in quanto protetta dalla legislazione vigente.
Infine, altro punto fondamentale riguarda il numero di tranche con il quale il prestito verrebbe erogato. Infatti, se le tranche fossero più di una, significa che ad ogni erogazione potrebbero essere ridiscusse, chiaramente a favore del creditore, le condizioni per ricevere la successiva parte di credito.  

4)  Il privilegio creditizio del prestatore.

Quello nei confronti del MES è un debito privilegiato, questo aspetto porrebbe in essere una pericolosa dinamica di “juniorizzazione” dei nostri titoli di debito nazionali, polverizzando sostanzialmente il suddetto risparmio. Difatti se il debito che contraiamo con il MES è sovraordinato rispetto agli altri, cioè gode di priorità di risarcimento in una eventuale situazione di crisi, è ragionevole pensare che chi sottoscriverà i nostri titoli di debito (ad esempio i Btp) potrebbe chiedere un tasso d’interesse maggiorato a “indennizzo” della sua posizione meno favorevole. 

5)  L’Italia non ha problemi di accesso ai mercati.

Il Btp Italia, di recente ha battuto ogni record: 22,4 miliardi di euro di sottoscrizioni del titolo di Stato pensato per mobilitare il risparmio nazionale in risposta alla crisi sanitaria ed economica del coronavirus. L’Italia, pur presa nel mezzo di quella che si prevede essere la recessione economica più grave degli ultimi decenni, ha mandato un segnale di resistenza e l’ha mandato soprattutto attraverso quei 14 miliardi di titoli raccolti attraverso il risparmio delle famiglie, frutto di anni di lavoro e consolidamento. Dal momento che il nostro Paese riesce a finanziarsi egregiamente sui mercati, non si capisce per quale ragione ci si dovrebbe vincolare nei confronti di un’organizzazione di diritto internazionale. 

6)  Il MES significa austerità.

Gli Stati che ricorrono al MES dovranno impegnarsi a rafforzare i fondamentali economici e finanziari. Tradotto, tutto questo significa che i Paesi di cui sopra dovrebbero predisporre un piano di rientro dalle spese effettuate.

7)  Il risparmio di interessi non è molto elevato e in un’ottica dinamica non è neanche certo.

A differenza di quanto sostenuto molto, troppo, spesso dai media principali e da voci cosiddette autorevoli quale Enrico Mentana, il tasso di interesse totale della linea di credito MES non è dello 0,1%. Questo è il tasso marginale al quale, come riportato da Eugenio Gaiotti in un’audizione alla Camera, va aggiunta una commissione annuale di 0,5 punti base più un’altra commissione una tantum (da versare al primo anno) di 25 punti base. Questo comporterebbe un risparmio stimato di circa 500 milioni all’anno – per 10 anni – rispetto al finanziamento sui mercati finanziari tramite emissione di titoli del debito pubblico. Sempre che il risparmio ottenuto grazie al MES non sia vanificato da tassi di interesse maggior sul debito ordinario. Sorge quindi spontanea una domanda: per un risparmio presunto di circa 500 milioni siamo davvero disposti a sottoporci a vigilanza sorvegliata e tutte le altre condizioni del regolamento 472/2013 – oltre ai nuovi dettagli ancora tutti da definire legati a questa specifica linea di credito? 

8)  La cifra di 36 miliardi del MES risulta comunque troppo bassa per essere efficace.

L’agenzia Cerved ha stimato per il 2020 un crollo del fatturato pari a 470 miliardi di euro. Questo ci lascia pensare che le misure anti-crisi necessitino di somme ben più consistenti rispetto ai 36 miliardi messi a disposizione dal MES. Dunque, piegandoci a chiedere il MES non solo non otterremmo grandi benefici, ma rischiamo addirittura di favorire l’arrivo della Troika.

9) L’accesso al MES crea un clima di sfiducia.

L’ombra del memorandum (punto 3) e il privilegio creditizio (punto 4) scoraggiano i potenziali futuri investitori. Lo stesso Vitor Constâncio (ex vice-governatore della BCE) ha affermato che i programmi del MES non sono affatto attrattivi per le nazioni più deboli perché darebbero un cattivo segnale per i mercati.

10) È inutile dal punto di vista delle necessità sanitarie.

Le principali riforme necessarie al sistema sanitario richiedono una totale messa in discussione del federalismo sanitario introdotto dalla riforma del titolo V ( con cui lo Stato ha consegnato la sanità alle regioni allo scopo di aprirla alle logiche di mercato, concorrenziali e aziendalistiche). Questo ha portato al secondo dei principali problemi attuali del sistema sanitario, ovvero: l’esternalizzazione dei servizi ospedalieri, dalle pulizie agli infermieri, che ha generato condizioni di disparità per stessa occupazione e svalutazione salariale. In questi due casi, ad esempio, non è necessaria nessuna spesa in conto capitale perché si rientra nella spesa corrente.
I problemi di sottodimensionamento del sistema sanitario – carenza di personale medico-sanitario, di medici di base, di specializzandi e insufficienza di borse di studio – non possono e non devono essere risolti con finanziamenti conto terzi. Il finanziamento della spesa corrente attraverso la spesa in conto capitale è contrario a qualsiasi logica e principio contabile. Per gli investimenti strutturali, quindi impianti/macchinari e nuova tecnologia, così come l’ammodernamento delle strutture sanitarie o il recupero di quelle dismesse, sono richieste sì fonti di finanziamento in conto capitale, ma queste possono essere reperite sui mercati date le condizioni favorevoli grazie all’intervento della BCE – che resterebbe il first-best nonché il canale più rapido ed efficiente per affrontare la crisi attuale. 

Tenuto conto di queste considerazioni, ci auguriamo che i pro-MES abbandonino una volta per tutte quel mondo fiabesco che circonda il loro immaginario e ritornino nel mondo reale, il cui quadro è ben più nero.


Hanno contribuito all’articolo Alessandro Bonetti, Jacopo Magurno, Luca Giangregorio, Matteo Lipparini e Salvatore La Marca.

(da https://www.kriticaeconomica.com/10-ragioni-per-dire-no-al-mes-una-volta-per-tutte/)