domenica 27 settembre 2020

Prestiti MES "senza condizioni" per pandemia Covid-19. (3)

Meccanismo Europeo di stabilità Linee Guida per l'Assistenza Finanziaria Precauzionale - art. 2 punto 4 :

"L'accesso a un ECCL è aperto ai membri del MES che non rispettano alcuni dei criteri di ammissibilità richiesti per accedere a un PCCL ma le cui condizioni economiche generali e la situazione finanziaria resta solida. Il membro beneficiario del MES, previa consultazione della Commissione Europea e della BCE, adotta misure correttive volte a affrontare le debolezze di cui sopra ed evitare eventuali problemi futuri in materia di accesso al finanziamento del mercato, garantendo nel contempo il continuo rispetto dell'ammissibilità criteri ritenuti soddisfatti al momento della concessione della linea di credito. Il monitoraggio di il rispetto dei criteri di ammissibilità e delle eventuali misure correttive è assicurato dalla Commissione Europea, di concerto con la BCE, in linea con quanto previsto dall'articolo 5."

Prestiti MES "senza condizioni" per pandemia Covid-19. (2)

Conclusioni videoconferenza Eurogruppo del 7 - 9 aprile 2020 (da lettera Presidente Centeno del 17/04/2020) punto 16:

"Reti di sicurezza nell'UE e EA. Le reti di sicurezza sono in atto nella zona euro e nell'UE. Nell'area dell'euro, l'ESM è dotato di strumenti che potrebbero essere utilizzati, se necessario, in modo adattato alla natura dello shock simmetrico causato da COVID 19. Proponiamo di stabilire un supporto di crisi pandemiche, basato sull'attuale linea di credito precauzionale ECCL e adeguata alla luce di questa sfida specifica, come salvaguardia per gli Stati membri della zona euro colpiti da questo shock esterno. Sarebbe disponibile per tutti gli  Stati membri dell'area euro durante questi tempi di crisi, con termini standardizzati decisi in anticipo dagli organi di governo del MES, che riflettono le sfide attuali, sulla base delle valutazioni iniziali dele Istituzioni europee. L'unico requisito per accedere alla linea di credito sarà che i membri dell'area dell'euro richiedenti il sostegno si impegnino a utilizzare questa linea di credito per sostenere il finanziamento interno dei costi diretti edindiretti relativi all'assistenza sanitaria, alla cura e alla prevenzione dovuti alla crisi del COVID 19. Saranno rispettate  le disposizioni del Trattato MES. L'accesso concesso sarà pari al 2% del PIL del paese membro alla fine del 2019, come punto di riferimento. Con il mandato dei rappresentanti dei paesi ci adopereremo per rendere disponibile questo strumento entro due settimane, nel rispetto delle procedure nazionali e dei requisiti costituzionali. La linea di credito sarà disponibile fino alla fine della crisi del COVID 19. Successivamente, gli Stati membri dell'area dell'euro rimangono impegnati a rafforzare i fondamentali economici e finanziari, coerenti con l'economia equadri di coordinamento e sorveglianza di bilancio, compresa l'eventuale flessibilità applicata dalle competenti istituzioni UE. L'Istituto per l'assistenza alla Bilancia dei Pagamenti (BoP) può fornire sostegno finanziario agli Stati membri che non hanno adottato l'euro. Dovrebbe essere applicato in un modo che tenga debitamente conto dello speciale circostanze della crisi attuale.



Prestiti MES "senza condizioni" per pandemia Covid-19. (1)

 art. 136, paragrafo. 3, del Trattato di Funzionamento dell'Unione Europea:

"Gli Stati membri la cui moneta è l’euro possono istituire un meccanismo di stabilità da attivare ove indispensabile per salvaguardare la stabilità della zona euro nel suo insieme. La concessione di qualsiasi assistenza finanziaria necessaria nell’ambito del meccanismo sarà soggetta a una rigorosa condizionalità."


giovedì 17 settembre 2020

La base normativa della Unione Europea (norme primarie)

 Trattato di Maastricht (TUE)

Il Trattato di Maastricht, o Trattato sull'Unione europea (TUE), è uno dei trattati dell'Unione Europea, firmato il 7 febbraio 1992 a Maastricht nei Paesi Bassi, sulle rive della Mosa, dai dodici paesi membri dell'allora Comunità europea, oggi Unione europea, ed entrato in vigore il 1º novembre 1993, che definisce i cosiddetti tre pilastri dell'Unione europea, fissando anche le regole politiche e i parametri economici e sociali necessari per l'ingresso dei vari Stati aderenti nella suddetta Unione (parametri di convergenza di Maastricht).

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)

Il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in acronimo TFUE), da ultimo modificato dall'articolo 2 del trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dall'Italia con legge 2 agosto 2008, n. 130, su G.U. n. 185 dell'8-8-2008 - Suppl. ordinario n. 188, è, accanto al trattato sull'Unione europea (TUE), uno dei trattati fondamentali dell'Unione europea (UE). Assieme costituiscono le basi fondamentali del diritto primario nel sistema politico dell'UE; secondo l'articolo 1 del TFUE, i due trattati hanno pari valore giuridico e vengono definiti nel loro insieme come "i trattati". Saltuariamente vengono pertanto anche indicati come "diritto costituzionale europeo", tuttavia formalmente sono trattati internazionali tra gli Stati membri dell'UE.

Il TFUE risale al trattato sulla fondazione della Comunità economica europea, stipulato a Roma nel 1957; questo trattato e il trattato Euratom sono conosciuti come i Trattati di Roma. Il trattato della CEE è stato da allora più volte modificato, in particolar modo con il trattato di Fusione del 1965, con l'Atto Unico Europeo del 1986, col trattato di Maastricht del 1992, col trattato di Amsterdam del 1997, col trattato di Nizza del 2001 e col trattato di Lisbona del 2007. Col trattato di Maastricht il trattato della CEE fu chiamato "Trattato per la Fondazione dell'Unione europea"; ha ottenuto il suo nome attuale con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1º dicembre 2009. Il cambiamento del nome è giustificato dal fatto che col trattato di Lisbona è stata sancita la fine della Comunità europea e tutte le sue funzioni sono state assunte dall'UE.

Mentre quindi in passato il trattato dell'Unione Europea e il trattato della Comunità Europea si riferivano a due istituzioni diverse, sebbene collegate sul piano istituzionale, l'odierno TFUE svolge una funzione di completamento e, come è scritto nel trattato stesso (art. 1, comma 1) una concretizzazione dei principi espressi nel TUE. Il TUE contiene infatti soprattutto i principi istituzionali. Il TFUE, invece, è composto da ben 358 articoli; in particolare spiega in modo più dettagliato il funzionamento degli organi dell'UE e stabilisce in modo molto puntuale in quali ambiti l'UE è attiva e con quali competenze. Il tentativo di fusione del TUE con il TFUE, che in un primo momento era stato pianificato in modo da dare all'UE una costituzione, fallì nel 2005 con gli esiti negativi dei referenda in Francia e nei Paesi Bassi.

Il TFUE è redatto nelle 23 lingue ufficiali dell'Unione Europea ed è in ogni sua versione linguistica giuridicamente vincolante.


(tratto da Wikipedia l'encliclopedia libera)




domenica 9 agosto 2020

Anno 2020 la nuova "Notte della Repubblica"

 Viviamo, mutuando le parole dal compianto Sergio Zavoli, la “Notte del diritto e della democrazia”.

Il mio intendimento è far capire a tutti, nessuno escluso, quello che sta accadendo in questi giorni a seguito della parziale desegretazione dei verbali degli incontri del Comitato tecnico scientifico voluto da Conte e dal suo Governo.

Andrò per punti affinché tutti possano capire al meglio la gravità delle azioni compiute dall’Esecutivo e dal sui Capo in termini di vite umane, di inenarrabili danni economici e finanziari di cui ancora non se ne ha appieno contezza, di tragedie sociali e psicologiche e di trasformazione di uno Stato parlamentare e democratico in un ordinamento feudale.

1) Il Decreto del Presidente del Consiglio (DPCM) è un provvedimento amministrativo (di tipo generale e programmatorio) monocratico, ossia adottato dal solo Premier, non necessitante di alcun passaggio al Consiglio dei Ministri e nei due rami del Parlamento, privo, pertanto, della promulgazione o emanazione ad opera del Presidente della Repubblica.

2) Il DPCM, in quanto provvedimento amministrativo, rientra nell’ambito di applicazione della legge 241/1990 che disciplina nel dettaglio il procedimento amministrativo.

3)  In particolare la legge 241/1990 prevede il diritto di accesso – ossia di visionare ed, eventualmente, estrarne copia –  ai provvedimenti ed atti amministrativi; va da se che, laddove il provvedimento amministrativo richiami in premessa o nella motivazione o nel suo dispositivo un altro provvedimento o, anche, un atto amministrativo interno al procedimento stesso (ad esempio, un parere), anche i provvedimenti e gli atti amministrativi richiamati debbono essere “ostensibili”, ossia messi a disposizione per la consultazione previa istanza.

 4) La segretazione può essere ammessa per ragioni varie, fra cui la sicurezza nazionale e l’ordine pubblico. Inspiegabile come il DPCM sia “ostensibile” a tutti (e non potrebbe essere altrimenti per la sua necessaria attuazione), mentre è segretato un atto (un parere di un organo tecnico voluto dal Governo) fondamentale per l’adozione della decisione conclusiva; su tale punto la stessa Corte di giustizia della Unione europea è chiara: se richiesti devono essere resi pubblici i documenti ove sono riportati i giudizi, i pensieri, le posizioni e le idee dei consulenti, a maggior ragione se confliggenti fra di loro o con la decisione finale espressa dall’organo decidente.

5) Come già detto il Comitato tecnico scientifico emanava (ed emana tutt’ora) pareri e, così come previsto nella citata legge 241/1990, questi ultimi potevano essere accolti o non accolti ma, se non accolti, se ne doveva dar ragione in motivazione (del DPCM) di siffatta contrarietà;

6) Il parere del Comitato tecnico scientifico del 7 marzo – solo parzialmente desegretato (cosa gravissima perché ci si chiede cosa il Governo stia nascondendo) –   è  richiamato dal DPCM del 9 marzo che ha messo agli “arresti domiciliari”, con qualche eccezione, l’intero Popolo italiano (violando gravemente la libertà personale, di mobilità, di lavoro, di iniziativa  economica privata, di insegnamento, di studio, di scienza, di professare liberamente la propria  fede, nonché qualche altra cosella garantita costituzionalmente): il  DPCM, però, non precisa affatto (obbligo cui Conte era tenuto per legge) che il parere aveva chiesto esplicitamente  il c.d. lockdown unicamente per alcune zone specifiche della Lombardia, della Emilia-Romagna e del Veneto, raccomandando per le restanti zone d’Italia solo alcune misure prudenziali.

7) Desegretati a forza e solo parzialmente questi pareri (“nascosti” in totale violazione della legge 241/1990 e dei principi di trasparenza e democraticità, pietre angolari di uno Stato che per Turati doveva essere “una Casa di Carta”), si evince con chiarezza che il Comitato tecnico scientifico era contrario al lockdown dell’intera Nazione, tanto che in prima battuta, l’8 marzo, Conte adotta un DPCM che “chiude” quelle aree indicate dal Comitato; dopo un giorno,  il 9 marzo, in modo inspiegabile e non sorretto da alcuna spiegazione scientifica, da alcun parere o accertamento, Conte “confina” l’intero Popolo italiano. Qui siamo di fronte ad una c.d. discrezionalità amministrativa tecnica che, per essere legittimamente esercitata, necessita di essere corredata da supporti di ordine scientifico: nella decisione di Conte del 9 marzo siffatto supporto manca del tutto.

8) Le conseguenze sono ben visibili a tutti: danni sociali, psicologici (pensiamo ai bambini “sequestrati” in casa), lavorativi, economici, finanziari, commerciali, industriali e turistici di cui ancora non se ne ha piena contezza.

9) Ultima annotazione: il Comitato tecnico scientifico lo scorso 3 marzo invitò il Governo (e non poteva essere altrimenti essendo competenza esclusiva dello Stato) a dichiarare “zone rosse” i territori dei Comuni bergamaschi Nembro e Alzano: nulla fu fatto con le drammatiche conseguenze di cui i ricordi sono ancora vividi.

Null’altro da aggiungere Vostro Onore!


Prof. Fabrizio Giulimondi

(da https://statiunitiditalia.it/carte-segretate-desegretate-solo-in-parte-verita-nascoste-e-reati-che-emergono)